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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato decaduta l'Amministrazione dalla riscossione dell'INVIM applicando il termine quinquennale previsto per l'esercizio del privilegio fiscale sugli immobili. Secondo l'Agenzia, la cartella di pagamento non costituiva esercizio del privilegio, ma attuava una precedente sentenza passata in giudicato che aveva definitivamente accertato la debenza dell'imposta. Pertanto, avrebbe dovuto applicarsi il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non pertinente il richiamo della CTR al termine quinquennale relativo al privilegio fiscale, poiché la cartella era stata emessa in esecuzione della sentenza della CTR Liguria n. 35/13/02, passata in giudicato nel 2002, che aveva accertato definitivamente l'INVIM dovuta. In assenza di ulteriori attività di determinazione dell'imposta, si applicava il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986. Essendo la cartella stata notificata nel 2007, la riscossione era tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR Liguria, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 28

    Disciplina il privilegio fiscale sugli immobili trasferiti, consentendo all'Amministrazione di chiedere il pagamento dell'imposta anche all'acquirente, pur non essendo soggetto passivo, senza preventiva escussione dell'alienante. Nel caso concreto, tuttavia, tale disciplina non era applicabile perché la cartella attuava una sentenza definitiva.

  • D.P.R. n. 634 del 1972, art. 54

    Richiamato dalla CTR in relazione al termine per far valere il privilegio fiscale; il relativo termine quinquennale è stato ritenuto non pertinente dalla Cassazione rispetto alla riscossione fondata su una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78

    Prevede il termine decennale di prescrizione per la riscossione del credito erariale relativo all'imposta di registro e all'INVIM quando l'imposta sia stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato e non siano necessarie ulteriori attività di determinazione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16

    Prevede un termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato per l'ulteriore determinazione dell'imposta; secondo la Cassazione, ha carattere residuale e non si applica quando l'imposta sia già stata integralmente determinata dalla sentenza.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, oggi art. 25

    La Corte richiama la norma per precisare che riguarda i crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, mentre il caso esaminato concerneva un credito accertato con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Fondamento processuale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento viene emessa per dare esecuzione a una sentenza tributaria passata in giudicato che ha già determinato definitivamente l'imposta, la riscossione è normalmente soggetta al termine decennale di prescrizione decorrente dal giudicato.
  • Il termine più breve previsto per esercitare un privilegio fiscale sugli immobili non si applica se la cartella non mira a far valere il privilegio, ma costituisce attuazione di un credito tributario definitivamente accertato.
  • Il termine triennale di decadenza per l'ulteriore determinazione dell'imposta opera solo quando, dopo la sentenza, l'Amministrazione debba ancora quantificare l'imposta; non opera quando la sentenza abbia già definito integralmente l'obbligazione.
  • Per valutare la tempestività della riscossione occorre individuare la concreta fonte della pretesa: atto non impugnato, nuova liquidazione, esercizio di privilegio oppure sentenza passata in giudicato. Il termine applicabile cambia in base a tale qualificazione.
  • La semplice presenza nella cartella di riferimenti a un immobile o al relativo decreto di trasferimento non basta a qualificare la riscossione come esercizio del privilegio, se dalla cartella risulta che la pretesa deriva da una precedente decisione giudiziaria definitiva.

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