Cassazione Civile, Ordinanza n. 31897/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità spettante a un lavoratore dello spettacolo già titolare, dal 1° marzo 2015, di trattamento a carico dell’ex gestione ENPALS. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato ritenendo erronea l’applicazione dell’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 e aveva condannato l’INPS a corrispondere differenze pensionistiche, rideterminando la quota B della pensione in euro 2.158,47 per tredici mensilità, oltre accessori. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente affermato l’abrogazione tacita del massimale pensionabile, benché tale limite continuasse a operare anche per la quota B; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla censura relativa alla quantificazione delle differenze pensionistiche. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il consolidato orientamento secondo cui il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971 continua a valere anche per il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato: nella determinazione della quota B non si considerano, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni eccedenti il limite fissato dal d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10; tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 182 del 1997.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971
il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile ivi previsto permane applicabile anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995
art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997
non ha abrogato per incompatibilità il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal d.P.R. n. 1420 del 1971
art. 1 d.lgs. n. 182 del 1997
ha rimodulato il regime del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile senza limitarlo alla sola quota A e disciplina diversamente gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 o optanti per il sistema contributivo
art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992
definisce la quota A come anzianità maturata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la quota B come anzianità maturata dal 1° gennaio 1993
art. 1, comma 22, L. n. 335 del 1995
ha conferito delega per l’armonizzazione dei regimi pensionistici ENPALS, ma non è stata interpretata come abrogazione espressa del massimale pensionabile
art. 2, comma 18, L. n. 335 del 1995
richiamato quale disciplina generale del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti o per chi opta per il sistema contributivo
art. 2, comma 5, d.P.R. n. 1420 del 1971
richiamato nel testo della disciplina del massimale contributivo per i lavoratori dello spettacolo
art. 76 Cost.
l’interpretazione del decreto legislativo deve essere conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione
art. 38 Cost.
la disciplina previdenziale deve assicurare una tutela adeguata e proporzionata, compatibilmente con la discrezionalità del legislatore e le risorse disponibili
art. 132 c.p.c.
dedotto in ricorso per censurare una motivazione ritenuta apparente, ma il relativo esame è rimasto assorbito
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
riferimento al motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
riferimento al motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
Massime di principio
- Nel regime previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina originaria permane applicabile anche al calcolo della quota B della pensione, salvo espressa abrogazione legislativa.
- L’abrogazione tacita per incompatibilità richiede una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione delle norme; in mancanza di un conflitto insanabile, le disposizioni anteriori e successive devono essere coordinate.
- Quando una riforma previdenziale introduce criteri di contenimento della spesa e mantiene un massimale contributivo, non è coerente interpretare il sistema nel senso di eliminare il corrispondente limite pensionabile, specie in assenza di una previsione espressa.
- L’interpretazione della normativa delegata deve essere letta in conformità ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione e ai vincoli costituzionali, privilegiando la soluzione che preserva l’equilibrio del sistema previdenziale.
- Nel calcolo delle prestazioni pensionistiche di regimi speciali, il legislatore può legittimamente fissare una base di calcolo inferiore alla retribuzione effettivamente percepita, purché resti garantita una tutela previdenziale adeguata e non arbitraria.
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