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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4610/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 186 c.d.S., deducendo: 1) violazione di legge perché il Tribunale ha concesso il beneficio di cui all'art. 163 c.p. solo alla pena principale e non alla sanzione accessoria della sospensione della patente, nonostante l'art. 166, comma 1, c.p. preveda l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie; 2) violazione per mancata disposizione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 133 c.p.). Il ricorrente richiamava anche la giurisprudenza CEDU (Rivard c. Svizzera) per sostenere la natura penale della sospensione della patente.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: 1) la sentenza Rivard della CEDU qualifica il ritiro/sospensione della patente come "sanzione penale" solo ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del Protocollo n.7 (ne bis in idem), ma non impone di estendere automaticamente lo statuto sostanziale/ processuale delle pene nazionali; il Tribunale ha correttamente qualificato la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria secondo la testuale disciplina dell'art. 186 c.d.S., perciò non estendibile (nella specie) al beneficio della sospensione condizionale previsto dall'art. 166 c.p.; 2) quanto alla non menzione nel casellario, la Corte ha ricordato che le sentenze irrogate ex art. 444 c.p.p. con pena non superiore a due anni non devono comparire nel certificato del casellario ai sensi dell'art. 24, lett. e), D.P.R. 14-11-2002 n.313, indipendentemente dall'art. 175 c.p., quindi il Tribunale ha correttamente non concesso tale ulteriore beneficio. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente al giudice di definir ricorsi e procedimenti mediante patteggiamento o altre forme di giudizio abbreviato; nel caso ha disciplinato la sentenza impugnata.

  • art. 186 codice della strada

    Prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; la Corte ha richiamato la sua qualificazione testuale come misura amministrativa accessoria nell'ordinamento nazionale.

  • art. 163 cod. pen.

    Regola il beneficio della sospensione condizionale della pena principale; il ricorrente contestava la mancata estensione a misure accessorie.

  • art. 166, comma 1, cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; la Corte ha distinto tra "pene accessorie" e "sanzioni amministrative accessorie", ritenendo che la sospensione della patente, per come prevista dall'art.186 c.d.S., rientri nelle seconde e non sia automaticamente estesa.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la non menzione della condanna nel casellario giudiziale; il ricorrente sosteneva che ricorressero tutti i presupposti, ma la Corte ha ritenuto superflua la questione per l'applicazione di norme speciali sul casellario.

  • art. 24, lett. e), D.P.R. 14-11-2002, n. 313

    Dispone le regole di tenuta del casellario giudiziale; la Corte ha interpretato che le sentenze ex art. 444 c.p.p. con pena non superiore a due anni non devono apparire nel certificato del casellario, indipendentemente dall'art. 175 c.p.

  • art. 175 cod. pen.

    Prevede la non menzione o la riabilitazione; la Corte ha ritenuto che la non iscrizione nel casellario prevista dal DPR 313/2002 renda irrilevante l'ulteriore rilascio del beneficio ex art.175 nel caso concreto.

  • Corte EDU, Rivard c. Svizzera (4-10-2016)

    La CEDU ha qualificato il ritiro/ sospensione della patente come "sanzione penale" ai soli fini dell'art.4 Prot.7 (ne bis in idem), per evitare elusioni tramite qualificazioni amministrative; tuttavia questa qualificazione non obbliga gli Stati ad estendere automaticamente tutti gli effetti propri di una pena (come la sospensione condizionale ai sensi del diritto interno).

  • Corte EDU, Engel e altri (8-6-1976) e giurisprudenza Engel

    Criteri (qualificazione formale nazionale; natura intrinseca; gravità delle conseguenze) utilizzati dalla CEDU per determinare se una misura abbia natura penale o meno; applicati dalla Corte di cassazione per distinguere tra pene e sanzioni amministrative.

  • Altra giurisprudenza CEDU citata (Zolotoukhin, Jussila, Ezeh e Connors, A. e B. c. Norvegia, Nodet, Sinnkus)

    Richiamate per illustrare i principi su nozione di procedura penale, ne bis in idem e per chiarire che la qualificazione come "sanzione penale" da parte della CEDU è mirata all'applicazione convenzionale (Prot.7) e non automaticamente a mutare lo statuto processuale/sostanziale previsto dal diritto interno.

Massime di principio

  • La qualificazione di una misura come "penale" da parte della Corte EDU (ex art.4 Prot.7) non equivale automaticamente a farle assumere sul piano interno lo stesso statuto giuridico delle pene; serve distinguere tra finalità convenzionali (ne bis in idem) e disciplina nazionale delle conseguenze penali.
  • Per stabilire se una misura accessoria sia soggetta a benefici propri delle pene (es. sospensione condizionale ex art.166 c.p.) è necessario valutare la qualificazione normativa nazionale e la natura sostanziale della misura: non tutte le "sanzioni accessorie" previste da leggi speciali (es. codice della strada) sono automaticamente "pene accessorie" ai fini dell'art.166 c.p.
  • I criteri "Engel" (qualificazione formale, natura intrinseca, gravità delle conseguenze) restano l'utile linea guida per analizzare la natura penale di una misura; per effetti convenzionali vanno applicati secondo la giurisprudenza CEDU, ma il loro esito non impone sempre una diversa applicazione del diritto interno.
  • Quanto alla non menzione nel casellario giudiziale, verificare la disciplina speciale (es. DPR 313/2002) e le soglie previste: in alcuni casi (sentenze ex art.444 c.p.p. con pena ≤ 2 anni) l'iscrizione nel certificato è esclusa indipendentemente da altri benefici, quindi la richiesta di non menzione può risultare inutilmente formulata.
  • In situazioni analoghe, chi contesta dovrebbe: documentare che la misura è effettivamente una "pena accessoria" secondo il diritto nazionale; utilizzare i criteri Engel per dimostrare la natura penale sostanziale; e, se si invoca la Convenzione, circoscrivere l'argomentazione all'alveo del ne bis in idem quando rilevante.

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