Cassazione Penale, Sentenza n. 12932/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il tribunale ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari senza tener conto delle argomentazioni difensive. In particolare si è focalizzato sul fatto che l'imputato era sottoposto ad affidamento in prova terapeutico presso la comunità "Il Gabbiano" dal 18/05/2021, che esisteva un regime di stringente sorveglianza rispettato dall'imputato, che la corte di appello aveva più volte autorizzato allontanamenti dalla struttura (segno di un ridimensionamento delle esigenze cautelari), e che non si era considerato adeguatamente il tempo decorso dai fatti. Inoltre si deduceva una contraddittorietà nella valutazione circa l'irrilevanza del rispetto della misura in atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale di Milano avesse fornito una motivazione complessiva e coerente sulla attualità delle esigenze cautelari, valorizzando la gravità dei reati, l'abitualità delle condotte, la personalità criminosa dell'imputato e i precedenti penali, nonché la circostanza di recidiva nonostante precedenti programmi di affidamento. La Corte ha considerato che le censure non si confrontano con il complessivo ragionamento del tribunale o si risolvono in una mera diversa valutazione di circostanze già valutate; ha anche precisato che eventuali incongruenze devono essere macroscopicamente evidenti per fondare il sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi della motivazione e a violazioni di legge; la Corte ha ritenuto che le censure mosse non dimostrassero una carenza di motivazione tale da giustificare la cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare la determinazione equitativa della somma a carico.
Giurisprudenza della Cassazione (richiami a decisioni di Sezioni unite e sezioni semplici)
es. Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; Sez. un. n. 24 del 24/11/1999, ecc.
Principi richiamati: il ricorso per cassazione deve correlare specificamente le censure alle ragioni del provvedimento impugnato; i vizi di motivazione devono essere macroscopicamente evidenti per autorizzare il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- La semplice osservazione del rispetto di una misura alternativa (es. affidamento in prova o autorizzazioni ad allontanarsi dalla comunità) non è automaticamente idonea a escludere le esigenze cautelari se vi sono elementi concreti che denotano una stabile inclinazione a delinquere (precedenti, recidiva, gravità dei fatti).
- Per impugnare con successo in Cassazione la motivazione di un provvedimento cautelare occorre far emergere vizi di motivazione di carattere macroscopico e specificamente correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione; le deduzioni generiche o la mera diversa valutazione degli stessi elementi sono in genere inammissibili.
- Il decorso del tempo e l'ottemperanza alle prescrizioni non producono automaticamente la revoca della misura cautelare: il giudizio prognostico sul pericolo di recidiva si fonda su un complesso di elementi (personalità, condizioni di vita, contesti ambientali, modalità dei fatti) e può ritenere attuali esigenze cautelari anche in assenza di una specifica occasione immediata di delinquere.
- Quando si contestano presunte contraddizioni nella motivazione, è necessario dimostrare che esse sono tali da risultare evidenti "ictu oculi"; difetti minori o non decisivi non giustificano la cassazione per vizio motivazionale.
- In fase di cassazione il ricorrente deve confrontarsi espressamente e punto per punto con le ragioni del provvedimento impugnato, mostrando la loro illogicità o la violazione di norme in modo documentato e specifico.
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