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Ordinanza

Ordinanza n. 263/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 26.9.25 di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in data 2/5/2023 e di rigetto della istanza volta al rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202507301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso e di rigetto dell’istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del 26 settembre 2025 con cui l’Amministrazione ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato il 2 maggio 2023 e ha respinto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il TAR ha attribuito rilievo al rinvenimento, da parte del ricorrente, di ulteriori occasioni lavorative nel giugno 2024 a Roma e nell’aprile 2025 a Mestre, quest’ultima ancora perdurante, dunque in epoca anteriore all’adozione dell’atto impugnato. È stata inoltre considerata la messa in liquidazione, il 13 giugno 2025, dell’impresa originariamente istante, intervenuta durante il procedimento, nonché l’inerzia dell’Autorità protrattasi per oltre due anni. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che l’Amministrazione avesse irragionevolmente posto a suo carico le conseguenze del lungo decorso procedimentale e che avrebbe dovuto valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella fase cautelare e con sommaria delibazione, gli elementi per concedere la tutela richiesta. In particolare, ha considerato significative le nuove occasioni lavorative anteriori al provvedimento, la sopravvenuta liquidazione dell’impresa originaria durante il procedimento e la protratta inerzia amministrativa. Secondo il giudice, l’Amministrazione appare avere irragionevolmente allocato sul ricorrente l’alea del decorso del tempo e avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno riferito a un diverso datore di lavoro oppure un permesso per attesa occupazione, anche in conformità alle circolari del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020 n. 4623. La domanda cautelare è stata pertanto accolta e l’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda incidentale è stata accolta all’esito della sommaria delibazione propria della fase interinale.

  • Circolare del Ministero dell'Interno 17 novembre 2020 n. 4623

    Richiamata quale parametro di conformità per la valutazione della possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione.

Massime di principio

  • Quando il procedimento amministrativo relativo all’ingresso e al soggiorno dello straniero si protrae per un periodo irragionevolmente lungo, l’Amministrazione non può addossare automaticamente al richiedente le conseguenze negative del decorso del tempo, soprattutto se il mutamento della situazione lavorativa o dell’impresa originariamente istante è intervenuto durante il procedimento.
  • La sopravvenuta disponibilità di ulteriori occasioni lavorative, documentate anteriormente all’adozione del provvedimento conclusivo, costituisce un elemento che l’Amministrazione deve considerare nella valutazione della possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione.
  • La messa in liquidazione dell’impresa originariamente istante, intervenuta durante un procedimento amministrativo protrattosi a lungo, impone all’Amministrazione una valutazione aggiornata della situazione concreta e non consente di definire la posizione dello straniero senza considerare gli effetti del mutamento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimento

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