Ordinanza n. 1750/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Palermo che ha disposto per tre anni il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni calcistiche
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile del 5 aprile 2024 recante divieto di accesso agli impianti sportivi. Nel prosieguo del giudizio ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il divieto di accesso, né definisce la domanda di annullamento. La questione decisa riguarda esclusivamente la verifica della permanenza dei requisiti reddituali necessari per l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e per la liquidazione del compenso al difensore.
La decisione
Il TAR ha rilevato che dagli atti non risultava depositata documentazione attestante la permanenza dei requisiti reddituali sino alla data di decisione del ricorso, avvenuta il 28 gennaio 2026. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente, anche tramite il difensore, di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti reddituali fino al 28 gennaio 2026. La decisione sulla liquidazione del compenso al difensore è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, all’esito dell’adempimento istruttorio. L’ordinanza non contiene statuizioni sulla fondatezza del ricorso contro il divieto di accesso, sulle spese di lite o sull’ammissione definitiva al patrocinio.
Norme richiamate
artt. 79 e 136 d.P.R. 115/2002
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone la sussistenza e la permanenza dei requisiti reddituali per tutta la durata del processo, con obbligo per l’interessato di comunicare le eventuali variazioni rilevanti
La permanenza dei requisiti reddituali deve essere verificata per l’intera durata del processo, anche ai fini dell’ammissione definitiva e della liquidazione del compenso al difensore.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La permanenza dei requisiti reddituali può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà.
art. 76 d.P.R. 445/2000
responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci
La dichiarazione sostitutiva è resa sotto la responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la sussistenza e la permanenza dei requisiti reddituali per tutta la durata del processo; la verifica non può quindi arrestarsi alla fase iniziale di ammissione provvisoria.
- Quando agli atti non risulti documentata la permanenza dei requisiti reddituali fino alla decisione della causa, il giudice può disporre un incombente istruttorio imponendo il deposito di un’autodichiarazione aggiornata resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
- La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere rinviata sino all’acquisizione e alla verifica della dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti reddituali.
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