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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06596/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato per una porzione di fabbricato destinata all'installazione di una stazione radio. Il canone era previsto con pagamento mediante bonifico su un conto corrente intestato a due delle locatrici. Dopo il decesso delle intestatarie, il conto indicato nel contratto risultava non più operativo. I locatori intimavano sfratto per morosità assumendo il mancato pagamento dei canoni dal gennaio 2016; la conduttrice si opponeva sostenendo di non aver potuto pagare perché il conto era stato chiuso e che i locatori non avevano indicato congiuntamente un nuovo conto di accredito. Il Tribunale accoglieva la domanda dei locatori, risolvendo il contratto per grave inadempimento e condannando al rilascio e al pagamento dei canoni. In appello la conduttrice deduceva: 1) violazione delle norme sull'adempimento perché il pagamento non sarebbe stato esigibile secondo modalità diverse da quelle pattuite, senza modificazione congiunta da parte di tutti i locatori; 2) invalidità della risoluzione perché sarebbe stata offerta un'adeguata prestazione solo a fronte dell'indicazione congiunta del nuovo conto; 3) impossibilità materiale di adempiere, mancanza di inadempimento imputabile, omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione. In Cassazione la società riproponeva, con cinque motivi, le censure sulla pretesa illegittimità della modifica unilaterale delle modalità di pagamento da parte di alcuni locatori, sulla validità dell'offerta di adempimento e sulla materiale impossibilità di pagare alla data dello sfratto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a principi già consolidati; ha comunque aggiunto che i motivi erano infondati, poiché, venuto meno il domicilio di pagamento pattizio, l'obbligazione pecuniaria ricadeva nell'art. 1182 c.c. e, trattandosi di più locatori in solidarietà attiva, il pagamento a uno solo dei creditori era liberatorio verso tutti; inoltre l'offerta di pagamento condizionata all'indicazione congiunta di un nuovo conto non integrava valida offerta ai sensi dell'art. 1220 c.c., e risultava documentata la comunicazione delle nuove coordinate bancarie prima dello sfratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società conduttrice. Ha affermato che la questione di diritto era già risolta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, i motivi erano infondati: la modifica del conto corrente per il pagamento dei canoni poteva essere comunicata anche da uno solo dei comproprietari/locatori, essendo il pagamento eseguibile e liberatorio verso uno qualsiasi dei creditori solidali; la conduttrice non aveva validamente offerto l'adempimento perché lo aveva subordinato a una previa indicazione congiunta del nuovo conto; inoltre era documentato che le nuove coordinate bancarie erano state comunicate prima dell'intimazione di sfratto. Conseguenza finale: conferma della soccombenza della conduttrice e condanna alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione del contributo unificato nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    Per le obbligazioni pecuniarie, se il luogo di adempimento non è determinato o non è più utilizzabile, il debitore può adempiere al proprio domicilio previa dichiarazione al creditore; in difetto, il pagamento resta dovuto al domicilio del creditore al tempo della scadenza.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per escludere la responsabilità del debitore solo se l'inadempimento non sia imputabile; nel caso concreto la Corte ha ritenuto imputabile la mancata corresponsione dei canoni.

  • art. 1220 c.c.

    L'offerta di adempimento deve essere seria, tempestiva e non subordinata a condizioni incompatibili con l'adempimento dovuto; l'offerta condizionata all'indicazione congiunta di un nuovo conto non è valida ai fini liberatori.

  • art. 1292 c.c.

    Tra più locatori comproprietari opera la solidarietà attiva: ciascun creditore può chiedere il pagamento e l'adempimento verso uno di essi libera il debitore verso tutti.

  • art. 1366 c.c.

    Le clausole contrattuali sulle modalità di pagamento devono essere interpretate secondo buona fede, privilegiando una lettura che conservi l'efficacia del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    Nel dubbio, la clausola va interpretata nel senso che le attribuisca qualche effetto; ciò esclude letture che paralizzino il pagamento per la sola chiusura del conto originario.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per la risoluzione per inadempimento, ma ritenuto non ostativo alla pronuncia di risoluzione in presenza del grave inadempimento della conduttrice.

  • art. 1572 c.c.

    Citato tra le norme violate nel primo motivo in tema di locazione, senza un autonomo approfondimento decisorio.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarla.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l'asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti dedotti erano stati esaminati o comunque non decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicazione della previsione sul contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti di locazione con pluralità di locatori comproprietari, ciascun locatore può agire per l'adempimento e ricevere il pagamento del canone; il debitore si libera anche pagando a uno solo dei creditori, salvo diversa prova o diverso assetto contrattuale.
  • La sopravvenuta inutilizzabilità del conto corrente indicato nel contratto come modalità di pagamento non comporta di per sé un obbligo di rinegoziazione con tutti i locatori: il debitore deve comunque attivarsi per adempiere secondo le regole sull'obbligazione pecuniaria e non può sospendere il pagamento per lungo tempo.
  • L'offerta di adempimento, per produrre effetti liberatori, deve essere seria, tempestiva e completa; non è valida se subordinata a condizioni che alterano la prestazione dovuta o la rendono dipendente da un previo consenso non necessario.
  • Le clausole contrattuali sulle modalità operative di pagamento vanno lette in modo conforme a buona fede e conservativo, evitando interpretazioni che svuotino il contratto o rendano impossibile l'adempimento.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata senza offrire argomenti idonei a mutarne l'orientamento.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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