Cassazione Civile, Ordinanza n. 03182/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La lite nasce dalla gestione di un conto corrente bancario cointestato tra due coniugi. In primo grado era stata accolta la domanda di una delle parti volta ad accertare la proprietà del 50% delle somme giacenti sul conto e a ottenere la restituzione della metà delle somme prelevate dall'altro contitolare. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo non superata la presunzione di contitolarità e di uguaglianza delle quote nei rapporti interni tra i cointestatari. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato il materiale indiziario e avrebbe trascurato elementi decisivi, come il fatto che la controparte non svolgesse attività lavorativa remunerata e che sul conto fossero stati versati dal ricorrente assegni circolari per importi elevati; (2) violazione degli artt. 1298 e 1854 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dalle risultanze processuali emergerebbe la titolarità esclusiva delle somme in capo a lui, in quanto provenienti dai propri redditi e proventi personali; (3) nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente o insufficiente ex art. 132, comma 2, c.p.c. La controparte ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso sotto alcuni profili formali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della controricorrente sul difetto di esposizione dei fatti e sull'indicazione della sentenza impugnata. Nel merito ha osservato che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, chiedevano in realtà un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha ribadito che nei conti correnti cointestati i rapporti interni tra i contitolari sono regolati dall'art. 1298, comma 2, c.c., con presunzione di quote uguali salvo prova contraria; tale presunzione può essere superata anche con presunzioni semplici, ma la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza spetta al giudice di merito. Ha inoltre chiarito i limiti del sindacato di legittimità sugli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché sulla motivazione della sentenza alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e della c.d. doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; il ricorso mirava a contestare l'apprezzamento degli indizi compiuto dal giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la valutazione circa gravità, precisione e concordanza degli indizi e l'uso delle presunzioni semplici appartengono al giudice di merito; il sindacato di legittimità è possibile solo se la norma sia direttamente violata, cioè se si assumano come presunzioni fatti privi dei requisiti legali.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola di disponibilità delle prove o decida su prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisca diverso peso alle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattenda il principio di libera valutazione delle prove in assenza di deroga normativa o applichi un regime probatorio errato; resta al giudice di merito la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione di attendibilità e concludenza delle prove.
art. 1298, comma 2, c.c.
Nei rapporti interni tra contitolari di un conto corrente cointestato, il debito/credito solidale si ripartisce in quote uguali salvo che risulti diversamente; la presunzione di parità è superabile con prova contraria, anche presuntiva.
art. 1854 c.c.
Richiamato per escludere che regoli i rapporti interni tra cointestatari; la norma riguarda i rapporti con la banca.
art. 1314 c.c.
La Corte precisa che la norma non risolve il problema della determinazione delle quote tra creditori, perché presuppone già definita la quota di ciascuno.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo sulla motivazione è molto ristretto; non è ammesso un riesame del merito, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma.
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
art. 132, comma 2, c.p.c.
È richiamato per escludere la nullità della motivazione, poiché la Corte ritiene che il ricorso non dimostri una vera mancanza assoluta o apparenza di motivazione.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma processuale che regola la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale che disciplina la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per il regime temporale applicabile alla trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente, la cointestazione comporta una presunzione di ripartizione in parti uguali delle somme, salvo prova contraria della diversa titolarità effettiva del denaro.
- La prova contraria alla presunzione di pari quote può essere data anche per presunzioni semplici, ma la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuovo esame delle prove e dei fatti di causa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Quando vi è doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile nei casi previsti dall'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
- La norma dell'art. 1854 c.c. regola i rapporti con la banca, non la ripartizione interna delle somme tra contitolari del conto; per i rapporti interni opera l'art. 1298, comma 2, c.c.
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