Sentenza n. 1825/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento n. prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato per il tramite della divisione della polizia amministrativa della questura di Firenze in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Firenze ha comminato al ricorrente il provvedimento dell'ammonimento invitandolo a tenere immediatamente una condotta conforme alla legge per aver asseritamente posto in essere atti persecutori nei confronti della signora -OMISSIS--OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore di Firenze ai sensi dell’art. 8 del d.l. 11/2009, con invito ad astenersi da condotte persecutorie e a seguire un percorso di recupero
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario ha impugnato l’ammonimento adottato a seguito della denuncia di una donna, che aveva documentato, a partire dalla fine del 2023, numerosi messaggi insistenti e intrusivi inviati tramite diversi social network ed e-mail, l’utilizzo di profili anonimi per aggirare i blocchi, una recensione negativa pubblicata per ottenere lo sblocco su Facebook e contenuti allusivi a odio, vendetta, possessività e violenza. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per mancanza dei presupposti dell’ammonimento ed eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e difetto d’istruttoria. Ha sostenuto che si trattasse di comunicazioni soltanto telematiche, prive di contenuto minaccioso od ossessivo e inidonee a provocare un grave e perdurante stato d’ansia o paura; ha inoltre affermato che i messaggi fossero cessati spontaneamente prima dell’adozione della misura e che la destinataria potesse interromperli mediante gli strumenti di blocco delle piattaforme.
La decisione
Il TAR ha respinto unitariamente le censure. L’ammonimento non richiede la prova necessaria per una condanna penale per stalking, ma elementi indiziari sufficientemente attendibili che consentano una valutazione prognostica ex ante di una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta, idonea a determinare ansia e paura e potenzialmente destinata a degenerare. Nel caso concreto, la pluralità e la persistenza dei contatti per mesi, nonostante i rifiuti e i blocchi, il passaggio da un canale all’altro, i toni aggressivi e minacciosi e i riferimenti indiretti alla violenza erano idonei a fondare tale valutazione, anche senza contatti fisici o precedenti comportamenti violenti. Non era quindi persuasiva la tesi che la natura telematica dei messaggi o la possibilità tecnica di bloccarli escludessero la portata persecutoria. Il provvedimento è stato ritenuto basato su adeguata istruttoria, svolta mediante audizione della persona offesa, acquisizione della documentazione e valutazione delle memorie difensive; la misura è stata giudicata proporzionata, poiché consiste in un invito a tenere una condotta conforme alla legge e non limita le libertà del destinatario. Ricorso respinto e spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009
Il provvedimento di ammonimento presuppone, infatti, non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di "ansia e paura" nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato.
L’ammonimento preventivo può essere adottato sulla base di elementi indiziari dotati di adeguata attendibilità, senza che occorra la prova richiesta per una condanna penale. È sufficiente che tali elementi supportino la prognosi di una condotta reiterata e molesta o minacciosa idonea a provocare ansia e paura e potenzialmente suscettibile di evolvere in condotte penalmente rilevanti.
Massime di principio
- L’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. 11/2009 ha natura preventiva e può fondarsi su elementi indiziari, senza necessità di raggiungere lo standard probatorio richiesto per la condanna penale per stalking, purché gli indizi consentano di desumere con adeguata attendibilità una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta.
- La sussistenza dei presupposti dell’ammonimento va valutata in chiave prognostica ex ante: la reiterazione dei contatti, la loro prosecuzione nonostante il dissenso espresso e i blocchi, il passaggio insistente tra diversi canali e il contenuto intimidatorio, anche indiretto, possono fondare la previsione di ansia e paura e del rischio di degenerazione della condotta.
- L’assenza di contatti fisici o di precedenti episodi di violenza non esclude, di per sé, la natura persecutoria di una condotta telematica reiterata e intrusiva, quando il complesso degli indizi ne evidenzi l’idoneità a generare oppressione, ansia o paura.
- La possibilità tecnica per la persona destinataria di bloccare le comunicazioni non neutralizza l’idoneità persecutoria della condotta quando l’autore aggira i blocchi e prosegue i tentativi di contatto attraverso altri canali.
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