Sentenza n. 12370/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento in parte qua (ric.) - della deliberazione n. 115 del 08 luglio 2024 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all’art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018»; - della deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024 con cui la Giunta Comunale di Fiumicino ha riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla delibera n. 115/2024, emendandolo dagli errori materiali rilevato; nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; nonché in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente; (I mm.aa. dep. 29/01/25) - della deliberazione n. 166 del 31 ottobre 2024 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dal d.l. 131/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dall’8.11.2024 al 23.11.2024; - della deliberazione n. 115 del 08 luglio 2024 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all’art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018»); - della deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024 con cui la Giunta Comunale di Fiumicino ha riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla Delibera n. 115/2024, emendandolo dagli errori materiali rilevato nonché in via subordinata per il risarcimento del danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; nonché in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente; (II mm.aa. dep. 18/02/26) - della deliberazione n. 234 del 27 novembre 2025 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dalla L.166/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della Legge 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dal 28/11/2025 al 13/12/2025; - della deliberazione n. 166 del 31 ottobre 2024 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dal DL 131/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dall’8.11.2024 al 23.11.2024; - della deliberazione n. 115 del 08 luglio 2024 emessa dalla Giunta Comunale di Fiumicino, nella specifica parte in cui si è deliberato di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all’art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018»; - della deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024 con cui la Giunta Comunale di Fiumicino ha riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla Delibera n. 115/2024, emendandolo dagli errori materiali rilevato nonché in via subordinata per il risarcimento danno per equivalente nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica; nonché in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui il provvedimento – sostanzialmente – di autotutela dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali che hanno fissato al 31 dicembre 2024 e, successivamente, al 30 settembre 2027 il termine finale di efficacia delle concessioni demaniali marittime, includendo una concessione rilasciata all’esito di procedura comparativa e recante scadenza al 31 dicembre 2033
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 115 dell’8 luglio 2024, la deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024 e, con motivi aggiunti, le deliberazioni n. 166 del 31 ottobre 2024 e n. 234 del 27 novembre 2025, nella parte in cui il Comune ha incluso tra le concessioni da considerare in scadenza, dapprima al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027, anche il titolo concessorio della ricorrente. La società ha dedotto la violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 49 TFUE, degli artt. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e 37 del codice della navigazione, dell’art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022, nonché dei principi affermati dalla Corte di giustizia e dall’Adunanza plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021. Secondo la ricorrente, la propria concessione non costituiva una proroga automatica ex lege, ma era stata rilasciata o rinnovata all’esito di una procedura comparativa, nel rispetto di pubblicità, trasparenza, concorrenza e imparzialità, e recava una scadenza al 31 dicembre 2033. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, motivazione apparente, sviamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, nonché l’assenza dei presupposti e delle garanzie partecipative propri della revoca o dell’annullamento d’ufficio del precedente provvedimento concessorio. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, e, in subordine, l’indennizzo da revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha rilevato che l’eccezione di tardività del Comune riguardava un diverso provvedimento, oggetto di separato giudizio, e non gli atti esaminati. Nel merito, ha richiamato la precedente sentenza della stessa Sezione n. 6718 del 14 aprile 2026, con cui era stata annullata la deliberazione comunale n. 123 del 31 ottobre 2024 che aveva dichiarato l’inesistenza delle concessioni con scadenza al 31 dicembre 2033. Poiché il titolo della ricorrente, rilasciato a seguito di procedura evidenziale, indicava quale scadenza il 31 dicembre 2033, il Comune non poteva includerlo tra le concessioni oggetto delle proroghe automatiche o comunque tra quelle da considerare in scadenza al 30 settembre 2027 ai fini del nuovo affidamento competitivo. Le deliberazioni impugnate sono state quindi annullate nella parte in cui ricomprendevano tale concessione. L’accoglimento delle domande principali ha esonerato il Collegio dall’esaminare le domande risarcitorie subordinate e la domanda di indennizzo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La disciplina sulle concessioni di risorse naturali scarse impone procedure trasparenti e concorrenziali e non è stata ritenuta applicabile, nei termini dedotti, a una concessione rilasciata all’esito di una procedura comparativa.
art. 49 TFUE
È richiamato quale parametro europeo di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza nelle concessioni demaniali.
art. 18 d.P.R. 328/1952
La procedura prevista dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione è richiamata quale base del procedimento comparativo dal quale sarebbe derivato il titolo con scadenza al 31 dicembre 2033.
art. 37 r.d. 327/1942
La norma è richiamata quale disciplina del procedimento di assegnazione delle concessioni demaniali marittime e della comparazione tra domande concorrenti.
art. 3, comma 2, l. 118/2022
Prevede la prosecuzione fino al termine del titolo, e comunque fino al 30 settembre 2027 se anteriore, per le concessioni individuate dall’ente concedente come affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato con riguardo all’obbligo di motivazione della scelta comunale di ricomprendere la concessione tra quelle destinate alla cessazione anticipata.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È richiamato quale possibile fondamento della domanda subordinata di indennizzo per revoca, non esaminata per effetto dell’accoglimento della domanda principale.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato con riguardo ai presupposti dell’annullamento d’ufficio, la cui sussistenza è stata contestata dalla ricorrente ma non esaminata autonomamente, essendo stata accolta la domanda di annullamento per la ricomprensione illegittima del titolo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il rinvio alla motivazione di una precedente pronuncia, utilizzato dal TAR per recepire le ragioni della sentenza n. 6718 del 14 aprile 2026.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima rilasciata o rinnovata all’esito di una procedura comparativa, con adeguate garanzie di pubblicità, trasparenza, concorrenza e imparzialità, non può essere automaticamente assimilata alle concessioni oggetto di proroga automatica ex lege ai fini della fissazione di una scadenza anticipata e dell’avvio di una nuova procedura competitiva.
- Quando il titolo concessorio, rilasciato all’esito di una procedura evidenziale, indica una specifica scadenza successiva, l’amministrazione non può includerlo tra le concessioni destinate a cessare entro il termine generale previsto per le proroghe automatiche senza una specifica e legittima ragione giuridica.
- L’amministrazione deve distinguere, nell’attuazione della disciplina sulle concessioni demaniali marittime, tra proroghe automatiche incompatibili con i principi di concorrenza e affidamenti derivanti da una procedura selettiva effettiva; la mera inclusione indistinta delle concessioni nella prima categoria rende illegittimo l’atto nella parte in cui incide sui titoli selettivamente rilasciati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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