Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25768/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) violazione di legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto penalmente rilevante l'inottemperanza a una prescrizione (presentarsi in commissariato la domenica) che, secondo la difesa, non sarebbe stata prevista dal provvedimento impositivo della sorveglianza speciale ma solo dal verbale redatto dall'autorità di P.S.; la difesa sosteneva inoltre che non risultava provato in maniera inequivocabile che l'imputato non si fosse presentato in giornata (contestazione sul contenuto temporale della prescrizione: fascia oraria vs. intera giornata). 2) Violazione dell'art. 157 c.p. con la censura che sarebbe decorso il termine ordinario di prescrizione (sei anni) tra la consumazione del reato (7/11/2010) e il decreto di citazione in appello (27/11/2019).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione sollevata fosse in realtà una rimessione di fatto (contestazione sul contenuto della prescrizione e sulla presenza dell'imputato) a cui la sentenza d'appello aveva già risposto con accertamenti probatori (testimonianze) che risultano incontestati: risulta provato che il 7/11/2010 l'imputato non si è mai presentato al commissariato né ha giustificato l'assenza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: nel calcolo della prescrizione va tenuto conto dell'aumento di pena per la recidiva reiterata (aumento di due terzi ai sensi dell'art. 99 c.p.), sicché il termine di prescrizione ordinario e quello massimo non erano decorso alla data della sentenza d'appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla luce della giurisprudenza consolidata).

Norme richiamate

  • art. 75 d.lvo n.159/2011

    Individua il reato contestato nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo n.159/2011 (misure di prevenzione); nella sentenza è richiamata come norma del fatto-reato oggetto del giudizio.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla prescrizione; il ricorrente sosteneva il decorso del termine estintivo, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata dopo il corretto calcolo dei termini.

  • art. 99 cod. pen., comma 4

    Norma che disciplina l'aumento di pena per la recidiva reiterata; la Corte l'ha applicata per aumentare la misura della pena ed ottenere il conseguente allungamento del termine di prescrizione.

  • art. 161 cod. pen., comma 2

    Richiamato per il calcolo del termine massimo di prescrizione dopo l'aumento della pena; la Corte ha utilizzato tale criterio per dimostrare che il termine massimo non era decorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali conformemente a questa norma.

  • Corte Cost., sent. n.186/2000

    Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle ammende: la giurisprudenza costituzionale consente l'ulteriore condanna pecuniaria salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019 (Cilente)

    Precedente utilizzato per il corretto calcolo delle aggravanti ad effetto speciale e del relativo termine di prescrizione quando il massimo edittale è inferiore a sei anni.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018 (Pireddu)

    Precedente citato sui criteri di doppio calcolo della recidiva per determinare sia il termine ordinario sia quello massimo di prescrizione.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile rinnovare semplicemente censure di fatto già valutate e superate nel giudizio di merito: se il motivo ripropone una valutazione probatoria cui la corte d'appello ha dato risposta, il motivo è generico e il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
  • La rilevanza penale di una presunta prescrizione imposta da un verbale anziché dal provvedimento impositivo può essere superata dalla prova dell'effettiva inottemperanza (es. testimonianze) che dimostri il mancato adempimento indipendentemente da vizi formali nel testo del provvedimento.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione deve tener conto degli aumenti di pena per la recidiva (e delle relative regole di incremento), che possono allungare sia il termine ordinario sia il termine massimo; una valutazione errata di tali aumenti può rendere infondata la doglianza sulla prescrizione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici espongono il ricorrente alla condanna alle spese e, ove ricorrano le condizioni, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Per evitare la dichiarazione di inammissibilità conviene articolare i motivi di cassazione su basi giuridiche precise (violazione di norme, vizio di diritto) e non limitarsi a rimettere al giudice di legittimità questioni di fatto già decise.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.