Cassazione Penale, Ordinanza n. 29346/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di un imputato per aver dichiarato false generalità alla polizia giudiziaria nel corso di un controllo. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto due censure: primo, violazione dell'art. 195 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria in violazione del divieto di testimonianza indiretta, poiché il teste avrebbe riferito che le vere generalità erano state acquisite dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti nel corso di un riconoscimento fotografico; secondo, violazione degli artt. 20-bis e 53 l. n. 689/1981 e vizio di motivazione, lamentando l'assenza di adeguata motivazione sul diniego di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la deposizione dell'operante di polizia sul riconoscimento fotografico e sul fatto che l'imputato, al controllo, aveva fornito generalità false non integra testimonianza indiretta vietata dall'art. 195, comma 4, c.p.p., trattandosi di fatti direttamente percepiti dal teste. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità, poiché mirava a una rivalutazione di merito della scelta sulla sostituibilità della pena; la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata congrua, valorizzando i precedenti specifici e l'inidoneità della pena sostitutiva a prevenire nuovi reati e favorire il reinserimento sociale. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Integra il reato la falsa dichiarazione delle proprie generalità rese alla polizia giudiziaria durante un controllo.
art. 195 c.p.p.
Il divieto di testimonianza indiretta non opera quando il verbalizzante depone su fatti da lui direttamente percepiti nel corso dell'attività di indagine, come un riconoscimento fotografico avvenuto in sua presenza.
art. 20-bis l. n. 689/1981
Invocato dal ricorrente in tema di sostituzione della pena detentiva; la censura non è scrutinabile in cassazione se richiede una rivalutazione di merito.
art. 53 l. n. 689/1981
Richiamato dal ricorrente in relazione al diniego di sostituzione della pena; la Corte ribadisce che la valutazione sulla idoneità della pena sostitutiva appartiene al merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non viola il divieto di testimonianza indiretta la deposizione dell'operante di polizia che riferisca del riconoscimento fotografico compiuto da un testimone oculare in sua presenza, perché il teste depone su un fatto direttamente percepito e non su un racconto altrui.
- Ai fini dell'affermazione della responsabilità per falsa dichiarazione di generalità, è sufficiente che il pubblico ufficiale o l'operante abbia direttamente percepito la falsa indicazione resa dall'interessato nel corso del controllo; eventuali ulteriori acquisizioni investigative sulla reale identità non incidono sulla configurabilità della prova del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito sulla sostituibilità della pena detentiva quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e congrua, specie se fondata sui precedenti specifici e sulla prognosi di inidoneità della misura sostitutiva a prevenire nuovi reati e a favorire il reinserimento sociale.
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