Cassazione Penale, Sentenza n. 25962/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato il suo reclamo ex art. 18-ter ord. pen. avverso la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Catania del 10/12/2024 che disponeva l'inoltro di una missiva inviata dal detenuto alla nipote in Irlanda limitatamente al testo delle pagine 1-4, escludendo tre fotogrammi allegati. Le foto erano estratte da atti d'indagine e ritraevano agenti di polizia penitenziaria. In primo reclamo il detenuto aveva altresì dedotto di non aver ricevuto il provvedimento e chiesto remissione in termini; successivamente, una volta notificato, ha depositato un'integrazione rinunciando alla prima doglianza e insistendo sul punto che le foto non rendevano riconoscibili gli agenti e che la documentazione fotografica era già in suo possesso come parte degli atti processuali. In cassazione il motivo era la violazione di legge per la mancata risposta specifica dell'ordinanza all'atto di integrazione del reclamo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla presunta mancata risposta all'integrazione del reclamo, osservando che il Tribunale, pur non avendo citato espressamente l'atto integrativo, ha fornito motivazione adeguata e coerente alle censure complessive: ha condiviso la decisione della Corte d'Assise d'Appello ritenendo le foto incongruenti rispetto al contenuto della missiva e idonee a mettere a rischio l'incolumità degli agenti e la sicurezza/ordine del reparto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 18-ter ord. pen.
Norma procedurale che disciplina il reclamo avverso provvedimenti di trattenimento della corrispondenza dei detenuti; è il fondamento formale del reclamo proposto dal detenuto contro il trattenimento degli allegati fotografici.
art. 616 c.p.p.
Norma utilizzata per giustificare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (versamento alla cassa delle ammende) quando il ricorso è dichiarato inammissibile e emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come precedente che autorizza l'applicazione di misure sanzionatorie pecuniarie in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diritto di corrispondenza del detenuto può essere limitato rispetto a singoli allegati quando tali elementi risultino incongruenti rispetto al contenuto della missiva o possano creare rischi per l'incolumità di terzi e per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.
- La circostanza che le immagini o i documenti siano comunque in possesso del detenuto o facciano parte di atti processuali non è di per sé sufficiente a garantire la loro libera trasmissione se sussistono ragioni concrete di rischio o di incongruenza con la finalità della corrispondenza.
- Il giudice del riesame non è obbligato a ripetere pedissequamente ogni singola censura in un provvedimento se la decisione dà comunque risposta adeguata e coerente alle argomentazioni complessivamente sollevate; l'assenza di una citazione formale di un atto integrativo non equivale automaticamente a mancata decisione sulla relativa questione.
- In cassazione i rilievi sulla mancata motivazione devono evidenziare in modo concreto e specifico l'omissione per essere ammissibili; censure generiche o meramente formali rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- La proposizione di ricorsi infondati o procedimenti dilatori può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per evitare il rigetto o l'inammissibilità è opportuno che la difesa formuli con precisione le doglianze, deposizioni integrative e chieda esplicita menzione/valutazione in sede di decisione, oltre a curare la tempestiva notifica degli atti.
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