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Sentenza

Sentenza n. 2801/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di avvio e conclusione della procedura di VIA per l’impianto agrivoltaico “Cipolluzze” e le relative opere di connessione, presentata il 24 gennaio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia regionale sull’istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico da 3.433,56 kWp nel Comune di Joppolo Giancaxio e alle opere di connessione alla rete di media tensione. Dopo il parere istruttorio intermedio del 24 ottobre 2024, la richiesta di integrazioni e la sospensione dei termini accordata per 120 giorni, la società ha depositato le integrazioni il 12 marzo 2025; a seguito di ulteriori richieste dell’Autorità di bacino, ha caricato altra documentazione il 14 novembre 2025, ottenendo il nulla osta idraulico il 3 dicembre 2025. Nonostante i solleciti del 10 ottobre 2025 e del 9 marzo 2026, l’amministrazione non ha convocato la conferenza di servizi né adottato una determinazione conclusiva. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e degli artt. 24, comma 5, e 25, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in relazione ai termini di conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio. Ha rilevato che, trattandosi di VIA regionale, si applica la scansione procedimentale dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006: dopo il completamento documentale del 14 novembre 2025, l’autorità avrebbe dovuto convocare la conferenza di servizi entro dieci giorni e concluderla entro novanta giorni. Dagli atti non risultano né la convocazione né la conclusione del procedimento; il termine per la determinazione conclusiva, costituente il PAUR e comprensiva della VIA e dei titoli abilitativi, era scaduto il 22 febbraio 2026. Ne consegue l’illegittimità del silenzio e l’obbligo dell’Assessorato di adottare una determinazione espressa, di accoglimento o di diniego, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, che interverrà su istanza dell’interessata e previa verifica dell’inottemperanza nei successivi novanta giorni. Le spese sono state poste a carico dell’Assessorato: € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; l’eventuale spesa del commissario è anch’essa a carico dell’Assessorato.

Norme richiamate

  • art. 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita

    Ricevuta l’ultima integrazione documentale, l’autorità competente deve convocare la conferenza di servizi entro dieci giorni; la conferenza va conclusa entro novanta giorni dalla convocazione con una determinazione che costituisce il PAUR e comprende la VIA e i titoli abilitativi richiesti.

  • art. 2 l. 241/1990

    Sussiste, perciò, l’obbligo dell’Assessorato resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 24.01.2024, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura di VIA.

    L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza con un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento o di diniego.

Massime di principio

  • Nella procedura regionale di VIA disciplinata dall’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, una volta ricevute le eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente deve convocare la conferenza di servizi entro dieci giorni; la conferenza deve concludersi entro novanta giorni dalla convocazione con la determinazione motivata che costituisce il PAUR e comprende la VIA e i titoli abilitativi richiesti.
  • La mancata convocazione della conferenza di servizi e la mancata adozione della determinazione conclusiva entro i termini previsti dall’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 integrano silenzio-inadempimento e consentono al giudice di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego.
  • In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per provvedere, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva su istanza dell’interessato e previa verifica dell’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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