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Ordinanza

Ordinanza n. 210/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento amministrativo adottato dalla Prefettura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale veniva ordinato il divieto “alla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-di essere impiegata negli impianti sportivi in qualità di steward”;

Giustizia amministrativa202600670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che vieta l'impiego della ricorrente negli impianti sportivi in qualità di steward

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (steward)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Firenze con cui le è stato vietato di essere impiegata negli impianti sportivi come steward. Tra i motivi dedotti, il terzo ha censurato la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la particolare gravità della misura non fosse adeguata rispetto ai fatti contestati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, a un primo sommario esame, il terzo motivo fosse suscettibile di positivo apprezzamento. In particolare, il giudice ha ravvisato un possibile contrasto della misura con il principio di proporzionalità, in ragione della particolare gravità del divieto adottato alla luce dei fatti contestati. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e ha fissato l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di una valutazione sommaria del fumus, il TAR ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un provvedimento quando, a un primo sommario esame, uno dei motivi di ricorso appaia suscettibile di positivo apprezzamento.
  • Il principio di proporzionalità può risultare violato quando la gravità della misura amministrativa non appare adeguata rispetto alla gravità dei fatti contestati; tale valutazione può giustificare la sospensione cautelare dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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