Corte di giustizia, Sentenza C-724/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 febbraio 2024. — Investcapital Ltd contro G.H.R. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de León. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Principio di effettività del diritto dell’Unione – Contratto di credito revolving – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali effettuato nell’ambito di tale procedimento – Esecuzione della decisione processuale che chiude tale procedimento – Perdita per decadenza della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto nella fase dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento – Potere di controllo del giudice nazionale. — Causa C-724/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia su un caso spagnolo relativo all’esecuzione di un decreto monitorio fondato su un contratto di credito revolving. Viene chiarito che, in linea di principio, la direttiva 93/13 non impone un ulteriore controllo in fase esecutiva se il controllo d’ufficio compiuto nella fase monitoria è stato effettivo e adeguatamente motivato. Tuttavia, qualora quel controllo sia stato incompleto o non conforme al principio di effettività, il giudice dell’esecuzione deve poter svolgere un nuovo esame e acquisire d’ufficio gli elementi necessari.
Tutela del consumatore nei procedimenti monitori ed esecutivi: compatibilità con la direttiva 93/13 della preclusione a un secondo controllo d’ufficio delle clausole vessatorie.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, alla luce del principio di արդյունավետità, osti a una normativa nazionale che, per effetto della decadenza/tardività, impedisce al giudice dell’esecuzione di riesaminare d’ufficio o su istanza del consumatore il carattere abusivo delle clausole di un contratto di credito, quando un controllo è già stato svolto nella fase monitoria, ma si sospetta che tale controllo sia stato incompleto; e, in caso affermativo, se il giudice dell’esecuzione debba poter richiedere ulteriori documenti e adottare mezzi istruttori d’ufficio.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, non osta a una normativa nazionale che impedisca, per decadenza, al giudice dell’esecuzione di effettuare un secondo controllo d’ufficio delle clausole abusive di un contratto di credito, se un controllo effettivo è già stato svolto nella fase del procedimento monitorio; ciò vale però solo a condizione che la decisione adottata in quella fase identifichi le clausole esaminate, esponga anche sinteticamente le ragioni della loro non abusività e informi il consumatore che, se non utilizza i rimedi previsti nei termini, sarà preclusa la successiva contestazione. Se invece il controllo precedente non soddisfa i requisiti di effettività, il giudice dell’esecuzione deve poter adottare d’ufficio i necessari mezzi istruttori per accertare l’eventuale abusività.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, Direttiva 93/13/CEE
- Legge spagnola 1/2000, articolo 136
- Legge spagnola 1/2000, articolo 551, paragrafo 1
- Legge spagnola 1/2000, articolo 556
- Legge spagnola 1/2000, articolo 815, paragrafo 4
- Legge spagnola 1/2000, articolo 816
Controllo delle clausole abusive tra procedimento monitorio ed esecuzione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de Primera Instancia n. 2 de León in una controversia tra Investcapital Ltd e un consumatore, G.H.R., nell’ambito dell’esecuzione di un ordine per pagamento fondato su un contratto di credito revolving. La questione centrale è la compatibilità con la direttiva 93/13 e con il principio di effettività della disciplina processuale spagnola che concentra il controllo d’ufficio delle clausole abusive nella fase monitoria e ne preclude la ripetizione nella fase esecutiva per effetto della decadenza.
Fatti e procedimento principale
Investcapital, cessionaria del credito, aveva chiesto un ordine per pagamento per un importo complessivo derivante dal contratto di credito. In sede monitoria, il giudice aveva invitato le parti a pronunciarsi sulle clausole relative a interessi, costi e commissioni; il creditore aveva rinunciato alla parte relativa a fees e recovery costs, il consumatore non aveva replicato e il giudice non aveva ritenuto abusive le clausole esaminate. Successivamente, il procedimento monitorio si era concluso con decisione del giudicial officer. Solo nella successiva fase di esecuzione il giudice del rinvio ha dubitato che il controllo svolto in precedenza fosse stato davvero completo, perché la documentazione prodotta sul quantum del debito appariva lacunosa e potenzialmente idonea a celare clausole abusive.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama il considerando 24, l’articolo 6, paragrafo 1, e soprattutto l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, che impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per impedire l’uso continuato di clausole abusive nei contratti con i consumatori. Nel diritto spagnolo sono rilevanti gli articoli 136, 551, 556, 815, paragrafo 4, e 816 della Ley de Enjuiciamiento Civil, come modificata dalla Ley 42/2015, che disciplinano la decadenza dei termini processuali, il controllo d’ufficio delle clausole abusive nel procedimento monitorio e i limiti alle opposizioni nella fase esecutiva.
Ammissibilità del rinvio
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che spetta al giudice nazionale valutare se il controllo svolto nella fase monitoria sia stato davvero completo. Nel caso di specie, il quadro fattuale e giuridico fornito dal rinvio è sufficiente per consentire una risposta utile.
Primo gruppo di questioni: possibilità di un secondo controllo d’ufficio in esecuzione
La Corte afferma che il solo fatto che il controllo delle clausole abusive sia previsto nella fase monitoria e non anche in quella esecutiva non viola di per sé il principio di effettività. La tutela richiesta dalla direttiva 93/13 è garantita quando l’ordinamento nazionale consente al giudice, in almeno una fase utile del procedimento, di esaminare d’ufficio l’abusività delle clausole.
La Corte precisa però che tale conclusione vale soltanto se il controllo monitorio è stato effettivo: la decisione che lo conclude deve individuare le clausole esaminate, indicare anche sinteticamente le ragioni per cui non sono state ritenute abusive e informare il consumatore che, se non impugna nei termini, sarà poi preclusa la contestazione. In tal modo, una successiva preclusione processuale è compatibile con la direttiva, perché il consumatore è stato messo in condizione di reagire consapevolmente.
Nel caso concreto, la Corte osserva che il consumatore era stato messo in grado di presentare osservazioni e di impugnare la decisione monitoria, ma non aveva esercitato tali rimedi. Spetta comunque al giudice del rinvio verificare se la motivazione resa nella fase monitoria fosse sufficiente a soddisfare il principio di effettività.
Secondo gruppo di questioni: poteri istruttori del giudice dell’esecuzione
Se il giudice nazionale dovesse concludere che il controllo precedente non è stato effettivo, allora la direttiva 93/13 impone che il giudice dell’esecuzione possa svolgere un nuovo esame e, per farlo, adottare d’ufficio i necessari mezzi istruttori. La Corte richiama la posizione di debolezza del consumatore e sottolinea che tale squilibrio può essere corretto solo mediante un intervento positivo del giudice non dipendente dall’iniziativa delle parti.
Pertanto, una normativa che impedisca al giudice dell’esecuzione di acquisire d’ufficio gli elementi indispensabili per verificare l’eventuale abusività è incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ma solo nel caso in cui il controllo svolto prima non abbia soddisfatto i requisiti di effettività.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, non osta alla preclusione del secondo controllo in esecuzione se il controllo monitorio è stato effettivo, motivato e idoneo a far decorrere la decadenza del consumatore;
- la stessa disposizione osta invece a una normativa che non consenta al giudice dell’esecuzione di adottare d’ufficio i necessari mezzi istruttori quando il controllo compiuto nella fase monitoria non abbia rispettato il principio di effettività.
Portata pratica della decisione
La sentenza valorizza l’equilibrio tra effettività della tutela del consumatore e certezza del diritto. Non viene imposto un doppio controllo automatico delle clausole abusive, ma si esige che il primo controllo sia reale, trasparente e adeguatamente motivato. Per gli operatori del credito e per i difensori, il punto decisivo è quindi verificare se la decisione monitoria contenga una motivazione sufficiente e una chiara informazione sulle conseguenze processuali dell’inerzia del consumatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 29 feb 2024Corte di giustizia, Sentenza C-606/21
- Sentenza · 29 feb 2024Corte di giustizia, Sentenza C-222/22
- Sentenza · 29 feb 2024Corte di giustizia, Sentenza C-299/22
- Sentenza · 29 feb 2024Corte di giustizia, Sentenza C-314/22
- Sentenza · 29 feb 2024Corte di giustizia, Sentenza C-392/22
- Sentenza · 29 feb 2024Corte di giustizia, Sentenza C-437/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →