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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20043/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Gelsomina Verde (21.11.2004). I mezzi di impugnazione si articolano in tre doglianze principali: 1) violazione dell'art. 414 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta illegittimità della riapertura delle indagini, che sarebbe basata su atti noti o acquisiti prima della richiesta di archiviazione (in particolare l'interrogatorio del collaboratore Salvatore Tamburrino datato 28.01.2020); 2) vizio di valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Pietro Esposito, Carlo Capasso, Salvatore Tamburrino) e mancata considerazione di dichiarazioni alternative o contrastanti, nonché carenza di riscontri individualizzanti; 3) insufficiente motivazione circa la sussistenza del pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura cautelare, nonché mancato apprezzamento della documentazione difensiva (es. provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, relazione del carcere) che indicherebbe dissociazione e comportamento rieducativo dell'indagato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte rileva che le dichiarazioni di Tamburrino erano state acquisite pochi giorni prima del decreto di archiviazione e che l'art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini anche quando emergano esigenze investigative nuove o una diversa progettualità istruttoria, non necessariamente nuove fonti probatorie. Sul secondo motivo la Corte riteniene che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori, non limitandosi a recepire passivamente il primo giudice, avendo invece effettuato un esame analitico, riscontrando convergenze e riscontri estrinseci idonei a rafforzare la piattaforma indiziaria. Sul terzo motivo la Corte conferma la fondatezza delle presunzioni di pericolosità (titolo del reato e aggravante mafiosa), l'adeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive e il permanere del rischio di ripresa di contatti con il clan, nonostante il tempo trascorso e la documentazione difensiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese; la decisione è trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.p.

    La riapertura delle indagini è ammessa non solo quando emergano nuove fonti probatorie, ma anche quando sussistano esigenze di nuove investigazioni o una diversa progettualità istruttoria; non è necessario che le nuove dichiarazioni siano state già note al momento della richiesta di archiviazione, purché vi sia effettiva novità investigativa

  • art. 192 c.p.p.

    Le dichiarazioni dei collaboratori devono essere valutate secondo i criteri di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; in sede cautelare la prova dichiarativa richiede altresì riscontri estrinseci di natura individualizzante, compatibili con il principio della 'libertà dei riscontri' (qualsiasi elemento, anche indiretto, idoneo a corroborare la narrazione)

  • art. 273 c.p.p.

    I gravi indizi di colpevolezza utili per la misura cautelare possono fondarsi sulle propalazioni dei collaboratori, se rispettano i requisiti di cui all'art. 192 e sono corroborate da riscontri indipendenti

  • art. 274 lett. c) e art. 275, comma 3 c.p.p.

    Le presunzioni di pericolosità possono emergere dal titolo di reato e da circostanze aggravanti (es. aggravante di tipo mafioso); tali presunzioni possono integrare la motivazione della misura cautelare ove ritenute rilevanti rispetto alle esigenze cautelari

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali consegue al rigetto del ricorso in cassazione

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Se la decisione non determina la remissione in libertà, va trasmessa copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto l'imputato per gli adempimenti conseguenti

Massime di principio

  • La riapertura delle indagini è legittima anche se si fonda su dichiarazioni acquisite poco prima di un provvedimento di archiviazione: ciò che conta è l'esistenza di una novità o di una nuova esigenza investigativa, non il momento formale della loro acquisizione.
  • In sede cautelare le dichiarazioni di collaboratori possono giustificare una misura restrittiva se valutate positivamente sotto i profili della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca e se corroborate da riscontri estrinseci indipendenti; la convergenza tra più collaboratori può valere come riscontro a condizione che il nucleo essenziale sia coerente.
  • La disamina della attendibilità dei collaboratori in sede di riesame è meno stringente rispetto al giudizio di merito ma deve essere argomentata: il giudice può valorizzare precedenti valutazioni e decisioni giurisdizionali sul medesimo fatto come elementi rafforzativi della piattaforma indiziaria.
  • Per contestare con successo la custodia cautelare occorre non solo puntare su elementi formali (es. presunte irregolarità nella riapertura) ma fornire elementi concreti che smontino i riscontri individualizzanti o dimostrino efficacemente la cessazione del pericolo (es. prova di dissociazione dal contesto criminale, misure di controllo alternative concretamente efficaci).
  • Le presunzioni di pericolosità legate al titolo del reato e ad aggravanti come l'art. 416-bis possono pesare molto nella scelta della misura: la documentazione difensiva attesta situazioni favorevoli ma difficilmente neutralizza tali presunzioni senza evidenze forti di distacco dall'associazione o di modesta probabilità di recidiva.

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