Cassazione Penale, Ordinanza n. 30389/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Perugia, su richiesta delle parti, aveva applicato la pena di quattro anni di reclusione ed euro 900 di multa per un fatto contestato come tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 624 c.p., sostenendo che la condotta si fosse arrestata al danneggiamento della recinzione e delle inferriate esterne, dunque su beni che non integrerebbero la nozione di privata dimora; da ciò avrebbe dovuto derivare, secondo la difesa, la diversa qualificazione in tentato furto semplice e non in tentato furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, il sindacato di legittimità sull'erronea qualificazione del fatto è ammesso solo in presenza di errore manifesto; nel caso concreto, dalla lettura congiunta dell'imputazione e della motivazione non emergeva alcun errore prima facie, poiché i fatti erano stati correttamente inquadrati come tentato furto in abitazione in ragione dell'ingresso nell'abitazione dopo la rottura della rete di recinzione, dell'inferriata di una finestra, del vetro dell'infisso e della zanzariera. La Corte ha inoltre osservato che era irrilevante che la condotta materiale si fosse arrestata prima dell'ingresso nei locali interni, poiché il dato va valutato nel contesto della direzione degli atti; ha richiamato anche, in via confermativa, la giurisprudenza sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p., secondo cui la violenza può essere indirizzata anche contro gli strumenti di difesa della cosa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere la qualificazione del fatto come tentativo di furto semplice.
art. 624 c.p.
Richiamato dalla difesa quale norma che avrebbe dovuto regolare il fatto in luogo del furto in abitazione.
art. 624-bis c.p.
Norma ritenuta correttamente applicabile al fatto descritto nell'imputazione, in quanto il tentativo era diretto all'ingresso in abitazione dopo il superamento delle barriere esterne.
art. 444, comma 2, c.p.p.
La verifica del rispetto dei presupposti del patteggiamento e dell'esatta qualificazione giuridica del fatto va compiuta sulla base dell'imputazione, della succinta motivazione e dei motivi di ricorso.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che, trattandosi di ipotesi rientrante nello schema previsto, l'inammissibilità può essere dichiarata d'ufficio e senza formalità di procedura.
art. 625, n. 2, c.p.
Richiamato in chiave confermativa: la violenza può essere esercitata anche contro gli strumenti materiali di difesa della cosa e non necessariamente sulla res oggetto di impossessamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto; non basta una diversa ricostruzione solo opinabile o astrattamente sostenibile.
- Ai fini della verifica della correttezza della qualificazione nel patteggiamento, il controllo di cassazione deve essere svolto esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso.
- In tema di tentato furto in abitazione, la rilevanza penalistica della condotta non dipende dal solo fatto che l'agente abbia o meno varcato materialmente la soglia dei locali interni, dovendosi considerare l'intero contesto della direzione degli atti e il superamento delle barriere di difesa dell'abitazione.
- La violenza finalizzata alla sottrazione può essere indirizzata anche contro gli strumenti o le protezioni predisposte per difendere la cosa o l'abitazione, senza che sia necessario che il danneggiamento investa direttamente il bene oggetto di impossessamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30274/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30275/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30276/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30277/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30282/2026 del 10/08/2026
- ordinanza_penale · 10 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30283/2026 del 10/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →