Ordinanza n. 34/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00473/2025, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: - del provvedimento del responsabile del SUAP prot. n. 0299788 di data 28 agosto 2025, con il quale è stata archiviata la SCIA per la nuova attivazione di un allevamento zootecnico in via Guerrieri nel Comune di Gonzaga, nonché per la registrazione del suddetto allevamento e l’attribuzione di un codice allevamento, con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e ordine di rimozione degli eventuali interventi eseguiti; - del parere del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonzaga di data 28 agosto 2025, con il quale è stata evidenziata, quale causa ostativa, la direttiva formulata con deliberazione consiliare n. 54 di data 30 novembre 2024; - della deliberazione consiliare n. 54 di data 30 novembre 2024, che ha disposto la sospensione dell’esame di tutte le pratiche edilizie relative a nuovi allevamenti nelle more dell’adozione della variante generale al PGT;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che aveva accolto la domanda cautelare contro l’archiviazione della SCIA per la nuova attivazione e registrazione di un allevamento zootecnico
Esito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune e il Consorzio hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare della società agricola. In primo grado erano stati impugnati: il provvedimento SUAP che aveva archiviato la SCIA relativa alla nuova attivazione di un allevamento zootecnico, alla registrazione dell’allevamento e all’attribuzione del codice di allevamento, disponendo il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e la rimozione degli eventuali interventi eseguiti; il parere del responsabile del Settore Tecnico comunale, che aveva indicato quale causa ostativa una deliberazione consiliare; e la deliberazione consiliare che aveva sospeso l’esame delle pratiche edilizie relative a nuovi allevamenti in attesa della variante generale al PGT. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i motivi di censura dedotti in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando gli effetti dell’ordinanza del TAR. Ha ritenuto insussistente un pregiudizio grave e immediato derivante dall’esecuzione della misura cautelare, poiché Comune e SUAP restano tenuti a riesaminare la SCIA della società appellata secondo le indicazioni conformative del primo giudice. Il riesame dovrà comprendere una verifica sitospecifica della compatibilità ambientale della riattivazione dell’allevamento, anche alla luce degli studi e degli approfondimenti tecnici che saranno allegati alla variante urbanistica. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare; l’appello è stato respinto perché l’esecuzione dell’ordinanza del TAR non determina un pregiudizio grave e immediato per le amministrazioni appellanti.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’impugnazione della misura adottata dal TAR non può essere accolta in assenza di un pregiudizio grave e immediato derivante dalla sua esecuzione.
- Quando una misura cautelare impone all’amministrazione il riesame di una segnalazione o istanza, secondo specifiche indicazioni conformative, l’obbligo di riesame non integra di per sé un pregiudizio grave e immediato, se l’amministrazione conserva il potere di rivalutare la fattispecie nel rispetto delle indicazioni giudiziali.
- Il riesame amministrativo conseguente a una tutela cautelare può richiedere una verifica concreta e riferita al sito interessato della compatibilità ambientale dell’attività, anche mediante l’acquisizione o la considerazione di studi e approfondimenti tecnici connessi alla futura pianificazione urbanistica.
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