Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/04/2017 n. 1535 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica avviso di accertamento - Scissione effetti per notificante e notificato - Atti non processuali - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che, per verificare il rispetto del termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, rileva esclusivamente la data di ricezione dell'avviso di accertamento da parte del contribuente. La data di spedizione non è sufficiente a impedire la decadenza. La scissione degli effetti della notificazione non si applica agli avvisi di accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rispetto del termine di decadenza per la notifica di un avviso di accertamento. Si discute se, ai fini del rispetto del termine da parte dell'Amministrazione finanziaria, debba rilevare la data di spedizione dell'atto oppure quella in cui l'atto è stato ricevuto dal contribuente. La pronuncia esclude l'applicazione della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, ritenendola propria dei soli atti processuali e non degli atti unilaterali recettizi, come l'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Disciplina della notificazione degli atti tributari e principio della scissione degli effetti della notificazione

    La scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato si applica esclusivamente agli atti processuali e non agli atti unilaterali ricettizi come l'avviso di accertamento.

    Per gli avvisi di accertamento, l'atto produce effetti nei confronti del contribuente solo quando viene ricevuto; pertanto, ai fini del termine di decadenza dell'Amministrazione, conta la ricezione e non la spedizione.

Massime di principio

  • Quando la legge impone all'Amministrazione di notificare un avviso di accertamento entro un termine di decadenza, occorre verificare la data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto, non la data in cui l'Amministrazione lo ha spedito.
  • La regola per cui gli effetti della notifica si separano tra notificante e destinatario riguarda gli atti processuali e non si estende automaticamente agli atti amministrativi unilaterali recettizi.
  • Se la ricezione dell'avviso avviene oltre il termine decadenziale, l'Amministrazione può risultare decaduta dal potere di accertamento, anche se la spedizione è avvenuta tempestivamente.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare con precisione sia la data di spedizione sia, soprattutto, quella di perfezionamento della ricezione da parte del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.