Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4550/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202513300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio formatosi sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata sulla base del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite per soccombenza virtuale, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per ottenere l’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento soddisfano la pretesa processuale volta a ottenere l’avvio dell’azione amministrativa; se tale attività interviene dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate in base alla soccombenza virtuale quando il comportamento amministrativo ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.