Sentenza n. 4550/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio formatosi sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata sulla base del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite per soccombenza virtuale, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per ottenere l’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento soddisfano la pretesa processuale volta a ottenere l’avvio dell’azione amministrativa; se tale attività interviene dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate in base alla soccombenza virtuale quando il comportamento amministrativo ha reso necessario il ricorso.
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