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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26860/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ritenendo insufficiente la sola istanza unilaterale della ricorrente di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, in mancanza di una domanda congiunta o di ulteriori elementi. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1614/2023, articolando due motivi, in una controversia indicata come relativa a somministrazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato istanza per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo l’intervenuta transazione con la controparte. La società resistente ha resistito con controricorso. La Corte ha rilevato che non vi era una domanda congiunta delle parti né altre risultanze idonee a fondare la cessazione della materia del contendere; perciò ha dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l’applicazione della norma, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere in cassazione non può essere dichiarata sulla base della sola istanza di una parte, occorrendo una domanda congiunta delle parti o altre risultanze univoche che attestino l’eliminazione della controversia.
  • L’intervenuta transazione, se non accompagnata da elementi processuali idonei a dimostrare concordemente la definizione del rapporto controverso, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità.
  • Quando sopravviene la carenza di interesse all’impugnazione, il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, la Corte può compensare le spese del giudizio per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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