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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-426/24

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 1 August 2025. — Romagnoli Fratelli SpA v Community Plant Variety Office. — Appeal – Community plant variety rights – Regulation (EC) No 2100/94 – Regulation (EC) No 874/2009 – Potato variety Melrose (EU 31618) – Failure to pay on time the annual fee due in respect of the Community plant variety right – Service – Cancellation of Community plant variety rights – MyPVR user area – Application for restitutio in integrum – Dismissal of application. — Case C-426/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente l’appello di Romagnoli Fratelli contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della sua domanda di restitutio in integrum dopo la cancellazione della privativa vegetale per la varietà di patata Melrose. La Corte ritiene legittima la notificazione via MyPVR del debit note e del sollecito, poiché il titolare aveva optato per la comunicazione elettronica e la disciplina del CPVO consentiva tale modalità. Dichiara inoltre inammissibili le censure rivolte al comportamento del CPVO e quelle che miravano a una nuova valutazione delle prove senza dedurre snaturamento.

Impugnazione respinta sulla validità della notificazione via MyPVR degli avvisi relativi alla tassa annuale di una privativa comunitaria vegetale e sul rigetto della richiesta di restitutio in integrum

La questione giuridica

Se il CPVO potesse validamente notificare tramite l’area elettronica MyPVR il debit note e il sollecito relativi alla tassa annuale della privativa vegetale; se la decisione del Presidente del CPVO del 20 dicembre 2016 fosse applicabile nonostante le norme invocate sull’invio postale; se vi fosse stata violazione del dovere di diligenza del CPVO; e se la valutazione del Tribunale sulle prove relative a forza maggiore e imprevedibilità potesse essere censurata in appello.

Principio di diritto

La Corte conferma che, quando il titolare ha attivato l’opzione di comunicazione elettronica prevista dalla normativa applicabile e dalla decisione del Presidente del CPVO, le notifiche ufficiali del CPVO possono essere validamente effettuate tramite MyPVR; in tale ipotesi, il documento si considera notificato secondo le regole fissate dalla decisione presidenziale, e incombe al destinatario che contesti la notificazione dimostrare che il documento non è stato inserito nell’area o che non ha ricevuto l’avviso e-mail. In appello, non è inoltre consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto e delle prove del Tribunale se non deducendo e dimostrando uno snaturamento manifesto; parimenti, non sono ammissibili censure dirette solo contro il comportamento del CPVO o contro la decisione amministrativa impugnata in primo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 169 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 42 del Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 57 del Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 64 del Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 64a del Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 65 del Regolamento (CE) n. 874/2009
  • Articolo 79 del Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 80 del Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 81 del Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Decisione del Presidente del CPVO del 20 dicembre 2016 relativa alla comunicazione elettronica con e da parte dell’Ufficio

Notifica via MyPVR e restitutio in integrum nella privativa comunitaria per la varietà Melrose

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da Romagnoli Fratelli SpA contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione del CPVO di respingere una domanda di restitutio in integrum, presentata dopo la cancellazione della privativa comunitaria vegetale relativa alla varietà di patata Melrose per mancato pagamento nei termini della tassa annuale.

Fatti e procedimento amministrativo

Romagnoli Fratelli aveva ottenuto nel 2012 la privativa comunitaria sulla varietà Melrose. Nel 2021 il CPVO aveva emesso un debit note per il pagamento della tassa annuale e lo aveva inserito nell’area MyPVR; successivamente aveva inviato un sollecito, sempre tramite MyPVR, e poi un ulteriore promemoria via e-mail. Non avendo ricevuto il pagamento, il CPVO aveva cancellato la privativa il 21 marzo 2022. La titolare aveva quindi presentato domanda di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, ma il CPVO l’aveva respinta per mancato rispetto dei requisiti temporali e per assenza di prova della diligenza dovuta.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 79 del regolamento n. 2100/94, sulla notificazione d’ufficio degli atti da cui decorrono termini;
  • l’articolo 80 del medesimo regolamento, sulla restitutio in integrum;
  • l’articolo 81, sui principi procedurali generali;
  • l’articolo 64, paragrafo 4, e l’articolo 64a del regolamento n. 874/2009, che consentono la notificazione elettronica secondo le modalità fissate dal Presidente del CPVO;
  • la decisione del Presidente del CPVO del 20 dicembre 2016, che disciplina MyPVR e prevede la notificazione elettronica dei documenti ufficiali quando l’utente abbia attivato tale opzione.

Primo motivo di ricorso: validità della notificazione elettronica

La ricorrente sosteneva che l’unica disciplina pertinente fosse l’articolo 65 del regolamento n. 874/2009, relativo alla notificazione postale, e che la decisione del Presidente del CPVO non potesse derogare al quadro normativo. Sosteneva inoltre che l’uso obbligato di MyPVR violasse l’articolo 57 del regolamento n. 874/2009 e imponesse un onere probatorio eccessivo.

La Corte respinge tale impostazione. Osserva che l’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento n. 874/2009 attribuisce espressamente al Presidente del CPVO il potere di determinare le modalità della notificazione elettronica degli atti da notificare ai sensi dell’articolo 79 del regolamento n. 2100/94. La decisione del 20 dicembre 2016 si colloca dunque nel perimetro della delega regolamentare e, nel caso concreto, la ricorrente aveva scelto volontariamente la comunicazione elettronica via MyPVR. Inoltre, l’articolo 57 del regolamento n. 874/2009 disciplina il deposito degli atti da parte delle parti, non la notificazione da parte del CPVO. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere validamente notificati il debit note del 27 ottobre 2021 e il sollecito del 10 gennaio 2022.

Onere di dimostrare l’inesistenza della notificazione

La Corte sottolinea che, secondo la decisione presidenziale, la notificazione si considera avvenuta alla scadenza del settimo giorno successivo all’invio dell’e-mail che avvisa della disponibilità del documento nell’area utente. Poiché dagli atti risultava che il CPVO aveva depositato i documenti in MyPVR e inviato le e-mail di avviso, spettava alla ricorrente provare che i documenti non erano stati inseriti nell’area o che gli avvisi non erano stati ricevuti. Tale prova non è stata fornita.

Secondo motivo: pretesa violazione del dovere di diligenza del CPVO

Le doglianze con cui la ricorrente lamentava che il CPVO non l’avesse informata con precisione delle prove necessarie, né dell’opportunità di farsi assistere da un avvocato, sono dichiarate inammissibili. La Corte ricorda che in appello non possono essere censurate direttamente la condotta dell’ufficio amministrativo o la decisione impugnata in primo grado, ma solo la sentenza del Tribunale.

Terzo motivo: valutazione delle prove e forza maggiore

Quanto alla censura sulla valutazione delle prove relative a eventi imprevedibili e forza maggiore, la Corte ribadisce che il giudizio di fatto e l’apprezzamento delle prove appartengono al Tribunale, salvo snaturamento. Poiché la ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione probatoria senza indicare con precisione uno snaturamento manifesto, il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte aggiunge che la ricorrente si fondava anche su documenti ritenuti inammissibili dal Tribunale perché non prodotti nella fase amministrativa, senza contestare tale inammissibilità.

Dispositivo e conseguenze

Il ricorso è quindi respinto in quanto in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte condanna Romagnoli Fratelli SpA alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la notificazione elettronica tramite MyPVR è valida quando è prevista dalla normativa di attuazione e accettata dall’utente;
  • l’articolo 65 del regolamento n. 874/2009 non esaurisce le modalità di notificazione, se l’atto è stato comunicato per via elettronica;
  • in appello non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove senza dedurre snaturamento;
  • non sono ammissibili motivi rivolti soltanto contro la condotta del CPVO o contro la decisione amministrativa già impugnata davanti al Tribunale.

Come è indicizzato

Materieprivative comunitarie vegetalinotificazione e comunicazioni elettronicherestitutio in integrumricorso per impugnazioneonere della prova

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