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Sentenza

Sentenza n. 2272/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del Decreto flussi, comunicata mediante il rigetto delle domande di visto dei lavoratori stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato due istanze di nulla osta al lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri. A seguito della comunicazione dell’Amministrazione del 5 giugno 2025, era tenuto a confermare le richieste entro sette giorni, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. La conferma era stata invece resa il 16 giugno 2025, oltre il termine previsto, secondo il ricorrente per un mero errore materiale nella gestione della pratica. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, la carenza dei presupposti di legge e l’errore scusabile. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il termine di sette giorni non fosse perentorio e che l’Amministrazione potesse comunque prendere in considerazione la conferma tardiva; in subordine, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dell’errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il tenore letterale dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 attribuisca natura perentoria al termine di sette giorni entro il quale il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta. La disposizione stabilisce infatti che, in assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta eventualmente già rilasciato è revocato. La conferma effettuata oltre il termine non poteva quindi essere utilmente valutata dall’Amministrazione. È stata inoltre respinta la censura relativa all’errore scusabile, che può essere riconosciuto con estremo rigore soltanto in presenza di oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, condotte macroscopicamente equivoche o contraddittorie della pubblica amministrazione, caso fortuito o forza maggiore. Il mero errore materiale del ricorrente non rientrava in tali ipotesi e dagli atti non emergevano circostanze idonee a giustificarlo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di Nulla Osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di Visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il Nulla Osta, ove già rilasciato, è revocato.

    Il termine di sette giorni per la conferma della richiesta di nulla osta è perentorio; la mancata conferma tempestiva determina il rifiuto della richiesta e la revoca del nulla osta eventualmente già rilasciato.

  • art. 12 Preleggi

    Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore.

    Il chiaro tenore letterale della disposizione sull’obbligo di conferma entro sette giorni consente di qualificare il termine come perentorio.

Massime di principio

  • Il termine di sette giorni previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 per la conferma, da parte del datore di lavoro, della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato è perentorio; la conferma tardiva non impedisce che la richiesta si intenda rifiutata e che il nulla osta eventualmente rilasciato sia revocato.
  • Il beneficio dell’errore scusabile nel processo amministrativo è applicabile con carattere eccezionale e rigoroso, in presenza di oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, condotte macroscopicamente equivoche o contraddittorie dell’amministrazione, caso fortuito o forza maggiore.
  • Il mero errore materiale commesso dal privato nella gestione della procedura non integra, di per sé, una causa di errore scusabile e non impone all’amministrazione di derogare agli effetti decadenziali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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