Sentenza n. 7706/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'esito del giudizio e della complessità della vicenda.
Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e presupposti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva proposto domanda di annullamento del decreto della Regione Veneto relativo alla ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, impugnando altresì gli atti ministeriali e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti indicati in epigrafe. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 4 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Richiamato quale base normativa del meccanismo di ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
Indicato nell'epigrafe quale disposizione che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, quando il venir meno dell'interesse attuale alla pronuncia risulta dal processo.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di ricorso e non accerta la legittimità degli atti impugnati.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto dell'esito del giudizio e della complessità della vicenda.
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