Cassazione Penale, Sentenza n. 7139/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce della modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che avrebbe esteso l'applicabilità dell'istituto ai reati con pena minima pari o inferiore a due anni; il ricorrente sostiene che il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) rientrerebbe in tale ambito e che la corte territoriale ha errato nel ritenere inapplicabile l'istituto
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur ritenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse errata nella parte relativa all'inapplicabilità automatica dell'art. 131-bis, la Cassazione ha confermato la decisione di merito sul piano del risultato, ritenendo non applicabile l'esimente alla fattispecie in ragione dell'elevato "quantitativo di pezzi trafugati" (almeno 5.000 ricambi) e del valore e danno correlato, nonché della loro illecita rivendita; si è pertanto provveduto alla modifica della motivazione sul punto senza annullare la condanna. La condanna di primo grado (mesi 10, giorni 20 di reclusione e euro 600 di multa per ricettazione in concorso) è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma, come modificata dal d.lgs. n.150/2022, è interpretata come estensivamente applicabile ai reati con pena minima pari o inferiore a due anni; tuttavia la sua applicazione può essere esclusa per la gravità intrinseca del fatto, come ritenuto dalla Cassazione nel caso concreto
art. 648, primo comma, cod. pen.
Rilevato che il reato contestato è la ricettazione; pur rientrendo formalmente tra i reati per i quali l'art. 131-bis può trovare applicazione, la gravità della condotta commerciale e l'entità del materiale trafugato hanno impedito l'operatività dell'esimente
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la condanna è stata per il reato in concorso
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti richiesti nell'enunciazione del motivo in cassazione; il motivo è stato formulato nei limiti strettamente necessari
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e succ. mod.)
Normativa procedurale richiamata per il contraddittorio scritto e la facoltà delle parti di chiedere la trattazione orale, non richiesta nel caso
d.lgs. n.150/2022, art. 1, comma 1, lett. c), n.1
Fonti della modificazione normativa dell'art. 131-bis; la Corte prende atto della modifica ma ritiene comunque inapplicabile l'esimente per la specifica gravità del fatto
Massime di principio
- L'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis (d.lgs. n.150/2022) fa sì che molti reati con pena minima fino a due anni possano teoricamente beneficiare della speciale causa di non punibilità, ma l'applicazione resta esclusa quando la gravità intrinseca del fatto lo giustifichi.
- Un vizio nella motivazione territoriale relativo all'applicazione di una norma sostanziale può essere correggibile in cassazione senza che ciò comporti la riforma del dispositivo, se il risultato sostanziale è comunque corretto per ragioni alternative espresse o ricavabili dal decisum.
- Nei reati di natura commerciale o su larga scala (es. grande quantità di beni trafugati e rivenduti), la valutazione della gravità e del danno può giustificare l'esclusione delle cause speciali di non punibilità anche quando formalmente applicabili.
- In sede di impugnazione va valutata sia la correttezza formale dell'argomentazione della corte territoriale sia l'esistenza di valide ragioni alternative che possono sorreggere il medesimo esito della decisione; la Cassazione può limitarsi a modificare la motivazione se il verdetto è comunque sostenibile.
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