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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33635/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, e per plurime cessioni di ingenti quantitativi di cocaina e hashish. Con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle chat, delle attività di osservazione e degli atti investigativi derivati, sostenendo che il suo nome sarebbe stato tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina della riforma Cartabia sulla retrodatazione dell'iscrizione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 273, 274 e 292 cod. proc. pen., lamentando l'assenza di autonoma motivazione e di sufficienti indizi in ordine alla partecipazione associativa. Con il terzo motivo ha contestato l'identificazione quale utilizzatore degli ID impiegati nelle chat, la riferibilità delle cessioni e la configurabilità della partecipazione all'associazione, deducendo anche violazioni della CEDU, del principio di prevedibilità e del principio di offensività. Con il quarto e quinto motivo ha censurato l'utilizzabilità delle chat acquisite dalla Francia mediante ordini europei di indagine, per mancata trasmissione e messa a disposizione dei file di log, prospettando violazioni della direttiva 2014/41/UE, dell'art. 6 CEDU, del diritto alla prova e della parità delle armi, nonché chiedendo il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen. Con il sesto motivo ha contestato la motivazione sulle esigenze cautelari, sull'attualità del pericolo di recidiva e sull'adeguatezza della custodia in carcere, valorizzando il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di contatti con i presunti sodali dal 2019. Con memoria sono stati proposti due motivi nuovi, riguardanti l'assenza nel fascicolo degli atti necessari al controllo di legittimità e l'inutilizzabilità delle chat per mancato accesso ai file di log.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla tardiva iscrizione, osservando che il nominativo era stato iscritto il 15 dicembre 2023 e che, trattandosi di procedimento già pendente per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, la disciplina dell'art. 335-quater cod. proc. pen. sulla retrodatazione non era applicabile per effetto della disciplina transitoria. Secondo la disciplina previgente, il ritardo nell'iscrizione non comporta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine, poiché il termine decorre dalla data dell'effettiva iscrizione, ferma la possibile responsabilità del pubblico ministero. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il giudice per le indagini preliminari aveva autonomamente valutato gli indizi, anche mediante motivazione per relationem, valorizzando la partecipazione alla chat permanente dell'organizzazione, i rapporti con soggetti di vertice, i compiti strutturati, la conoscenza dei luoghi di custodia e le plurime forniture di ingenti quantitativi di stupefacente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e, quanto alle violazioni CEDU, prospettato per la prima volta in cassazione. Le censure sulle chat e sui file di log sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui le comunicazioni criptate già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria straniera possono essere trasmesse mediante ordine europeo di indagine secondo la disciplina della circolazione della prova; non occorre una preventiva autorizzazione del giudice italiano; l'utilizzabilità va esclusa solo in presenza di una concreta violazione di diritti fondamentali, da allegare e provare dalla parte interessata. La mancata disponibilità dell'algoritmo non determina di per sé tale violazione. Quanto ai file di log, equiparati ai supporti materiali delle intercettazioni, la difesa avrebbe dovuto formulare tempestivamente una richiesta specifica al pubblico ministero e dimostrare sia la richiesta sia l'omesso o ritardato rilascio, oneri non assolti. Le doglianze sulle esigenze cautelari sono state ritenute generiche e non confrontate con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato la gravità e reiterazione delle condotte, la contestazione associativa in forma aperta, il radicamento dell'organizzazione, la latitanza, l'assenza di elementi di dissociazione e i precedenti dell'indagato. Il mero decorso del tempo non è stato considerato sufficiente a escludere l'attualità del pericolo. I motivi nuovi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata posta a fondamento dei gravi indizi e della presunzione cautelare richiamata nella decisione.

  • art. 266 c.p.p.

    Le comunicazioni criptate acquisite mediante ordine europeo di indagine riguardavano un reato per il quale, nell'ordinamento interno, è astrattamente consentita l'intercettazione.

  • art. 270 c.p.p.

    La trasmissione di comunicazioni criptate già acquisite e decrittate all'estero è stata ricondotta alla disciplina della circolazione della prova tra procedimenti, non all'art. 234-bis c.p.p.

  • art. 273 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base della motivazione del giudice cautelare e degli elementi investigativi valorizzati.

  • art. 274 c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione è stato ritenuto concreto e attuale in ragione del ruolo associativo, della gravità e reiterazione delle condotte, della latitanza e dell'assenza di elementi di dissociazione.

  • art. 275 c.p.p.

    La custodia cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata anche alla luce della presunzione applicabile alla contestata partecipazione all'associazione aggravata dal metodo mafioso.

  • art. 292 c.p.p.

    È stata ritenuta sufficiente l'autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari, anche mediante motivazione per relationem, purché accompagnata da passaggi valutativi propri.

  • art. 309 c.p.p.

    Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare e la Corte di cassazione ha verificato la legittimità dell'ordinanza.

  • art. 335 c.p.p.

    Nel regime applicabile ratione temporis, il termine delle indagini decorre dalla data effettiva di iscrizione del nome dell'indagato; il ritardo non determina di per sé l'inutilizzabilità degli atti anteriori.

  • art. 335-quater c.p.p.

    Il meccanismo di accertamento della tempestività e di retrodatazione dell'iscrizione non è stato applicato ai procedimenti pendenti relativi a fatti anteriori, in forza della disciplina transitoria.

  • art. 405 c.p.p.

    La decorrenza dei termini delle indagini è stata collegata alla disciplina dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

  • art. 407 c.p.p.

    L'inutilizzabilità degli atti consegue alla scadenza del termine massimo delle indagini, decorrente, per l'indagato, dall'effettiva iscrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 88-bis d.lgs. n. 150/2022

    La disciplina transitoria ha escluso l'applicazione delle nuove disposizioni sulla retrodatazione ai procedimenti già pendenti relativi a reati commessi anteriormente.

  • art. 6 direttiva 2014/41/UE

    La Corte ha escluso che fosse necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano per acquisire, mediante ordine europeo di indagine, comunicazioni già detenute dall'autorità straniera.

  • art. 31 direttiva 2014/41/UE

    La Corte ha richiamato la disciplina delle intercettazioni effettuate da autorità di altro Stato e ha escluso l'inutilizzabilità in assenza di violazione della regola del caso interno analogo o di diritti fondamentali.

  • art. 89-bis disp. att. c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa in relazione all'accesso ai file di log non è stata ritenuta fondata né rilevante.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha ritenuto non dimostrata una concreta violazione del diritto di difesa o dell'equità processuale.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla disciplina della riforma Cartabia, il ritardo nell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato non comporta l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti prima dell'iscrizione; il termine massimo delle indagini decorre dalla data dell'effettiva iscrizione, restando ferme eventuali responsabilità disciplinari o penali del pubblico ministero.
  • La disciplina dell'art. 335-quater c.p.p. sulla retrodatazione dell'iscrizione non si applica ai procedimenti già pendenti, relativi a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, quando la disciplina transitoria ne esclude l'applicazione.
  • La motivazione cautelare per relationem è legittima quando il giudice dimostra di avere conosciuto e valutato criticamente il contenuto dell'atto richiamato e formula anche autonome considerazioni, potendo discostarsi in parte dalla richiesta cautelare.
  • La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta, in presenza di un quadro indiziario complessivo, dalla stabilità dei rapporti con gli organizzatori, dall'inserimento in comunicazioni riservate del gruppo, dall'esistenza di compiti strutturati e dalla reiterata fornitura di ingenti quantitativi di droga; la mera pluralità dei reati-fine, tuttavia, va valutata insieme agli ulteriori elementi indicativi dell'inserimento associativo.
  • Le comunicazioni criptate già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria straniera possono essere trasmesse mediante ordine europeo di indagine secondo la disciplina della circolazione della prova; non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano quando la richiesta riguarda prove già nella disponibilità dell'autorità straniera.
  • L'utilizzabilità in Italia di comunicazioni criptate trasmesse mediante ordine europeo di indagine deve essere esclusa solo se l'impiego determina una concreta violazione di diritti fondamentali o se le captazioni non sarebbero state consentite in un caso interno analogo; l'onere di allegare e provare tali circostanze grava sulla parte interessata.
  • La mancata disponibilità dell'algoritmo di cifratura non determina, di per sé, una violazione dei diritti fondamentali o l'inutilizzabilità delle comunicazioni, in assenza di specifiche allegazioni circa l'alterazione dei dati o l'inaffidabilità della decrittazione.
  • I file di log delle intercettazioni costituiscono supporti materiali equiparabili ai nastri registrati; la difesa che intenda far valere la loro mancata disponibilità deve formulare una richiesta tempestiva, specifica e non esplorativa e provare sia l'avvenuta richiesta sia l'omesso o ritardato rilascio.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari, il mero decorso del tempo dai fatti non esclude l'attualità del pericolo di reiterazione quando il giudice valorizzi ulteriori elementi concreti, quali il ruolo stabile nell'associazione, il suo radicamento, la gravità e reiterazione delle condotte, la latitanza e l'assenza di dissociazione.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è autonoma per ciascun indagato; decisioni relative a coindagati non impongono necessariamente l'adozione del medesimo regime cautelare.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioniCustodia cautelare
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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