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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Roma, Sezione 1B

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO del Decreto -OMISSIS- – Posizione n. -OMISSIS- del 22.03.2022 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6° Divisione – 2° Sezione (notificato al ricorrente in data 07.04.2022 con atto recante prot. M_D ARM017 REG2022 -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 6° Divisione – 2° Reparto) con cui sono state rigettate le istanze presentate in data 06.06.2019 dal 1° Maresciallo dell'Aeronautica Militare Italiana -OMISSIS-, finalizzate ad ottenere il riconoscimento della patologie sofferte dallo stesso quali dipendenti da Causa di Servizio e conseguente concessione del relativo equo indennizzo, e decretato:“[…] Le infermità “CARDIOPATIA ISCHEMICA DA CORONAROPATIA MULTIVASALE TRATTATA CON PTCA/STENT” e “IPERTENSIONE ARTERIOSA” […] sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio […]”, nonché, di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il Parere nr. -OMISSIS-del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso all'Adunanza nr. -OMISSIS-del 18.03.2022 con cui l'Organo Verificatore ha disposto: “[…] che l'infermità CARDIOPATIA ISCHEMICA DA CORONANOPATIA MULTIVASALE TRATTATA CON PTCA STENT NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento, subocclusione od occlusione del lume casale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Premesso che l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli, costituzionali o acquisiti su base individuale, si rileva che l'interessato risultava essere fumatore, dislipidemico ed iperteso. La forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico – fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; - che l'infermità IPERTENSIONE ARTERIOSA NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di una patologia a genesi multifattoriale come il fumo di sigaretta (l'istante era fumatore), l'alimentazione (ricca di grassi), (l'istante risulta essere affetto da dislipidemia) la sedentarietà, la familiarità, l'età anagrafica, lo stress, o cause secondarie. Il singolo stress lavorativo non giustifica da solo come unico elemento l'insorgenza di uno stato ipertensivo. Nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere a ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti […]””, nonché, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202207693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui erano state ritenute non dipendenti da causa di servizio la cardiopatia ischemica da coronaropatia multivasale trattata con PTCA/stent e l'ipertensione arteriosa. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e plurime figure di eccesso di potere, tra cui difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, errore nei presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, apoditticità, manifesta ingiustizia, sviamento e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che le patologie fossero riconducibili allo stress e alle condizioni di lavoro maturati durante l'intera carriera militare, caratterizzata da elevati carichi lavorativi, assenza di limiti di orario e condizioni meteorologiche e ambientali non sempre ottimali. Ha contestato l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione del parere del Comitato di Verifica, che aveva valorizzato la natura multifattoriale delle patologie, il fumo, la dislipidemia, l'ipertensione, la familiarità, l'età e lo stile di vita, escludendo l'esistenza di fattori di servizio eccezionali o di surmenage psico-fisico causalmente rilevanti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è l'organo centrale e definitivo competente a valutare il nesso eziologico tra infermità e attività lavorativa, mentre le Commissioni Mediche Ospedaliere svolgono il giudizio diagnostico. Il parere del Comitato, espressione di discrezionalità tecnica, è vincolante per l'Amministrazione nei limiti previsti dal d.P.R. n. 461/2001. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica esterna di legittimità, congruità e sufficienza della motivazione, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico; l'intervento è ammesso solo in presenza di macroscopica irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenze istruttorie. Nel caso concreto, il parere è stato ritenuto congruo perché ha considerato la natura multifattoriale delle patologie e i fattori di rischio individuali documentati, nonché l'assenza di condizioni di servizio eccezionali, di stress continuo e intenso o di surmenage psico-fisico idonei a costituire causa o concausa efficiente e determinante. Il generico richiamo allo stress lavorativo non è stato ritenuto sufficiente, poiché un certo grado di stress e disagio è normalmente immanente alle mansioni militari. Le ipotesi contenute nel rapporto informativo circa la possibile insorgenza di stress non sono state considerate decisive, spettando al Comitato, e non all'estensore del rapporto, la valutazione conclusiva del nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00, oltre accessori, in favore dei due Ministeri costituiti, solidalmente creditori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato invocato dal ricorrente; il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del parere del Comitato e del decreto ministeriale.

  • artt. 11 e 12 d.P.R. 461/2001

    Attribuiscono al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio la valutazione del nesso eziologico tra infermità e servizio, quale valutazione complessiva e superiore rispetto al solo giudizio diagnostico delle Commissioni Mediche Ospedaliere.

  • art. 14 d.P.R. 461/2001

    “si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato [...] l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato [...] l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.

    Il parere del Comitato è vincolante per l'Amministrazione, salvo che quest'ultima, per motivate ragioni, richieda un ulteriore parere; il provvedimento deve essere adottato conformemente al parere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è l'organo tecnico centrale e definitivo competente a valutare il nesso eziologico tra l'infermità del dipendente pubblico e l'attività di servizio; le Commissioni Mediche Ospedaliere svolgono invece il giudizio diagnostico.
  • Il parere del Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica e vincolante per l'Amministrazione nei limiti previsti dal d.P.R. n. 461/2001, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto sul piano esterno della legittimità, della congruità e della sufficienza, senza sostituzione della valutazione medico-legale giudiziale a quella dell'organo tecnico.
  • Il giudice amministrativo può annullare il parere del Comitato di Verifica solo in presenza di vizi macroscopici, quali irragionevolezza manifesta, travisamento dei fatti o carenza istruttoria; non è sufficiente una diversa ricostruzione medico-legale del nesso causale proposta dal ricorrente.
  • Per patologie a genesi multifattoriale, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la dimostrazione di fattori lavorativi eccezionali, specifici e causalmente efficienti o concausalmente determinanti; i disagi e il normale stress connaturati alle mansioni militari non sono, di per sé, sufficienti.
  • Il generico richiamo allo stress lavorativo non dimostra il nesso causale con una patologia, quando non siano documentate condizioni di stress continuo, intenso e assorbente o eventi eccezionali eccedenti l'ordinaria modalità di svolgimento dei compiti d'istituto.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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