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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40895/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto le domande di liberazione condizionale e di detenzione domiciliare. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 16-nonies L. n.82/1991 e l'uso di mere formule di stile per respingere le richieste, nonostante elementi positivi (collaborazione, assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, condotta inframuraria regolare, partecipazione ad attività trattamentali, permessi premio e risarcimento del danno rateale). Sostiene inoltre che il parere della D.N.A.A. non è vincolante. Con il secondo motivo censura la manifesta illogicità della motivazione che ha ritenuto necessaria la prosecuzione dell'osservazione inframuraria per valutare l'autenticità del ravvedimento, nonostante gli elementi favorevoli.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur avendo considerato positivi alcuni elementi collegati alla collaborazione, ha correttamente deciso di proseguire la progressione trattamentale e l'osservazione inframuraria (anche mediante ulteriori permessi premio) per testare l'affidabilità e la maturità del ravvedimento, specie in presenza di condanna all'ergastolo e di un curriculum criminale grave. La Corte ha richiamato i principi per cui il ravvedimento non può essere assunto in via di presunzione sulla sola collaborazione, ma richiede specifici elementi che lo dimostrino, e ha confermato la discrezionalità motivata del giudice di sorveglianza nel bilanciamento degli elementi emersi.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 conv. L. n. 82/1991

    Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole.

    Stabilisce i presupposti e le modalità per la concessione di benefici penitenziari in deroga per collaboratori; richiede proposta o parere delle autorità competenti e pone il ravvedimento e l'assenza di collegamenti criminali come condizioni essenziali; consente deroghe ai limiti ordinari ma non elimina la valutazione della effettiva emenda del soggetto.

  • art. 16-quater d.l. n. 8/1991 conv. L. n. 82/1991

    Dispone l'obbligo di redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei termini prescritti, documento necessario per ottenere i benefici previsti dall'art. 16-nonies.

  • art. 47-ter Ord. pen. (legge 26/07/1975 n.354)

    Regola i limiti di pena e le condizioni per l'ammissione a misure alternative; l'art. 16-nonies consente deroghe a tali limiti, ma non sottrae al giudice il controllo sulla sussistenza dell'emenda e della finalità rieducativa.

  • art. 176 cod. pen.

    Fornisce la nozione di ravvedimento (emenda) rilevante ai fini della liberazione condizionale; la Corte sottolinea che il concetto di ravvedimento usato per i benefici penitenziari e per la liberazione condizionale è sovrapponibile ma comporta gradi di certezza diversi.

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Indica i delitti per i quali l'art. 16-nonies può operare (reati commessi per finalità di terrorismo o eversione o altri delitti specificati), definendo il campo applicativo della disciplina dei benefici in deroga.

  • articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354

    Indicano limiti e condizioni delle misure alternative ordinariamente previste; l'art. 16-nonies consente deroghe a tali limiti ma non all'obbligo di accertare l'emenda e la risocializzazione.

Massime di principio

  • La collaborazione con le autorità e l'adesione a un programma di protezione rappresentano elementi rilevanti ma non determinano automaticamente la concessione di benefici penitenziari: il ravvedimento deve risultare da elementi aggiuntivi e specifici.
  • Il parere della D.N.A.A. o del procuratore nazionale antimafia non è formalmente vincolante, ma ha rilievo istruttorio significativo e va bilanciato con gli altri elementi del caso.
  • Per i condannati all'ergastolo o per reati di particolare gravità occorre una prova più solida della maturità e dell'affidabilità del soggetto prima di ammetterli a misure esterne; la progressione trattamentale deve essere rispettata e provata.
  • Il giudice di sorveglianza esercita una discrezionalità motivata: deve spiegare il bilanciamento operato tra elementi favorevoli e contrari e non può limitarsi a formule di stile.
  • I permessi premio e le valutazioni trattamentali in carcere sono strumenti utili per testare l'affidabilità, ma la loro durata e qualità determinano quanto possano incidere sulla decisione di concedere misure alternative.
  • Il verbale illustrativo della collaborazione (art.16-quater) e il rispetto dei termini procedurali sono requisiti formali rilevanti per accedere ai benefici di cui all'art.16-nonies; la loro mancanza può ostacolare l'accoglimento delle istanze.
  • In situazioni analoghe, le difese devono documentare elementi concreti e specifici (es. percorso trattamentale consolidato, assenza di rapporti criminosi verificabili, esiti positivi di permessi premio prolungati) per sostanziare il ravvedimento in termini almeno di ragionevole probabilità.

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