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Sentenza

Sentenza n. 3362/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento emesso il 24 giugno 2025, non notificato al ricorrente, con cui veniva disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura in favore dell'istante, con codice pratica -OMISSIS--OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202503946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con un nulla osta al lavoro subordinato, ha impugnato la revoca adottata dalla Prefettura, deducendo la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. 286/1998 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la normativa non consentirebbe la revoca del nulla osta in caso di rinuncia o indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro e che, in tale situazione, lo straniero avrebbe diritto a un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, che avrebbe richiesto la partecipazione dell'interessato. L'amministrazione ha dedotto che la revoca era stata determinata non dall'indisponibilità del datore di lavoro, bensì dall'incompletezza della documentazione necessaria alla definizione della pratica e dalla mancata integrazione della stessa, nonostante il preavviso di rigetto trasmesso al datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il provvedimento impugnato non indicava quale ragione della revoca l'indisponibilità del datore di lavoro, rinviando a una successiva PEC di dettagli non prodotta in giudizio. Poiché il ricorrente aveva censurato soltanto la diversa ipotesi dell'indisponibilità datoriale, senza contestare la motivazione relativa all'incompletezza documentale, il primo motivo è stato ritenuto inconferente. Dagli atti risultava infatti che il datore di lavoro aveva ricevuto una richiesta di integrazione, relativa a documentazione essenziale, ma aveva adempiuto solo parzialmente. Il TAR ha inoltre respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente non aveva indicato quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell'atto. Pertanto, trattandosi di un provvedimento il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso alla luce dell'incompletezza documentale imputabile al datore di lavoro, è stato applicato l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 286/1998

    Il ricorrente ne ha invocato l'interpretazione con riferimento agli effetti della perdita o indisponibilità del datore di lavoro e alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione perché la censura non riguardava la concreta motivazione dell'atto impugnato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata esaminata con riferimento alla revoca del nulla osta, ma ritenuta inidonea a determinare l'annullamento dell'atto.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    In caso di omessa comunicazione di avvio, il vizio procedimentale non comporta l'annullamento quando il provvedimento ha natura vincolata e il ricorrente non indica elementi conoscitivi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sulla decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto era stato trasmesso al datore di lavoro in relazione alla documentazione mancante. Il TAR richiama inoltre l'orientamento secondo cui la disposizione potrebbe non applicarsi a un procedimento d'ufficio, senza tuttavia fondare su tale profilo la decisione conclusiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La censura di illegittimità deve confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento dell'atto impugnato; è inconferente il motivo che contesta una ragione diversa da quella risultante dall'atto o dagli elementi processuali utilizzabili per ricostruirne il contenuto.
  • Quando l'amministrazione fonda il diniego o la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato sull'incompletezza della documentazione essenziale richiesta al datore di lavoro e sulla mancata integrazione della stessa, la contestazione deve riguardare specificamente tale carenza documentale; non è sufficiente dedurre la diversa disciplina applicabile all'indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro.
  • Chi deduce in giudizio la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nella fase procedimentale e che avrebbero potuto incidere sulla decisione; solo dopo tale allegazione grava sull'amministrazione la dimostrazione che il contenuto dell'atto non sarebbe comunque mutato.
  • La violazione delle garanzie procedimentali non comporta l'annullamento quando, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e il ricorrente non abbia indicato elementi idonei a incidere sull'esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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