Sentenza n. 2760/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Agrigento il 29 luglio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 92, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.lgs. 159/2011, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento e del principio del clare loqui: gli elementi posti a fondamento della misura non sarebbero stati anticipati nella comunicazione preventiva, impedendo un’effettiva interlocuzione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost., degli artt. 3 e 24 l. 241/1990, degli artt. 84, comma 4, e 92-bis d.lgs. 159/2011, del d.m. 415/1994 e della circolare ministeriale 18 novembre 1998, oltre a irragionevolezza, illogicità, motivazione insufficiente, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria. Ha chiesto l’annullamento dell’interdittiva e la tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il primo motivo, assorbendo le altre censure. Ha rilevato che l’interdittiva si fondava anche su elementi non indicati nel preavviso ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011: il coinvolgimento di un soggetto nell’operazione di polizia “San Calò” e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che lo indicavano come referente della cosca mafiosa per un quartiere di Agrigento. Poiché il contenuto della misura era quindi differente da quello comunicato all’interessata, il ricorso è stato accolto e l’interdittiva annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Nel caso di specie il provvedimento interdittivo impugnato si fonda su elementi indiziari non esternati nel preavviso ex art. 92 comma 2 bis del D.lgs. n. 159/2011; in particolare nel suddetto preavviso non sono menzionati il coinvolgimento del OMISSIS- nella operazione di polizia “San Calò”, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS- secondo cui il -OMISSIS- sarebbe il referente della cosca mafiosa in relazione ad un quartiere della Città di Agrigento.
La comunicazione preventiva deve rendere conoscibili gli elementi posti a fondamento della successiva interdittiva, salvo le specifiche esigenze di riservatezza previste dalla legge. L’adozione di una misura basata su elementi indiziari non esternati nel preavviso viola la garanzia procedimentale.
art. 60 c.p.a.
Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio.
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare quando ne ricorrono i presupposti e le parti sono state avvertite della possibilità di immediata definizione.
Massime di principio
- Nel procedimento volto all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva, quando non ricorrono particolari esigenze di celerità, la comunicazione preventiva deve indicare gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione posti a fondamento della misura, così da consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti e di chiedere di essere ascoltato.
- È illegittima l’interdittiva antimafia che si fondi su elementi indiziari non esternati nella comunicazione preventiva prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, quando il contenuto della misura risulti per tale ragione differente da quello previamente comunicato all’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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