Sentenza n. 10787/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento datato 04.08.2025, contrassegnato da n. prot. 0037690, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per la classe di concorso A12–DISCIPLINE LETTERARIE nell’Istruzione Secondaria di I e II grado; - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito presso un istituto privato svizzero non riconosciuto né accreditato nel sistema universitario svizzero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’ISFOA per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Il Ministero aveva respinto l’istanza rilevando che l’istituto non figurava tra le università accreditate dalle autorità svizzere, non era autorizzato a rilasciare titoli abilitanti all’insegnamento e non apparteneva al sistema universitario svizzero. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 e dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché del soccorso istruttorio; il travisamento del diritto svizzero e dell’Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone; la violazione della Convenzione di Lisbona e del principio di equivalenza funzionale; la violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e dei principi affermati dall’Adunanza plenaria, con difetto di istruttoria e motivazione; la violazione delle libertà di circolazione e di stabilimento, del principio di proporzionalità, dell’obbligo di valutare misure compensative, degli artt. 3 e 11 della direttiva 2005/36/CE, dei principi di ragionevolezza, fiducia reciproca e non discriminazione; nonché la violazione della legge 148/2002 e del principio di valutazione sostanziale del percorso formativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. Secondo il Collegio, ai fini del riconoscimento di un titolo estero non è sufficiente che l’istituto sia autorizzato a operare nello Stato d’origine o appartenga al suo generico spazio formativo: occorre che sia riconosciuto o accreditato e faccia parte del sistema nazionale di istruzione superiore. La Convenzione di Lisbona richiede infatti che l’istituto sia riconosciuto dall’autorità competente come appartenente al sistema di insegnamento superiore dello Stato d’origine; analogamente, l’Accordo italo-svizzero del 7 dicembre 2000 limita il riconoscimento ai titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie accreditate indicate negli allegati e conseguiti all’esito di corsi regolari ordinari. L’ISFOA non risultava riconosciuto né accreditato dalle autorità svizzere e il titolo era privo di carattere ufficiale nello Stato d’origine. Pertanto, il titolo non rientrava nelle nozioni di “titolo di formazione” o “attestato di competenza” della direttiva 2005/36/CE, che presuppongono il rilascio da parte di un’autorità competente dello Stato d’origine. Non sussisteva neppure un obbligo europeo di procedere alla comparazione sostanziale del percorso formativo o all’individuazione di misure compensative: le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello posseduto nello Stato d’origine, né il principio di fiducia reciproca opera quando il titolo non è riconosciuto dallo Stato d’origine e non offre garanzie circa la qualità delle competenze attestate. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficientemente istruito e motivato il provvedimento, che aveva indicato la mancata appartenenza dell’istituto al sistema universitario svizzero e l’assenza del controllo di qualità da parte dell’autorità di accreditamento. Le censure procedimentali relative alla mancata comunicazione dei motivi ostativi sono state ritenute non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e l’apporto della ricorrente non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie e la minima attività difensiva dell’amministrazione.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento professionale presuppone un titolo di formazione o un attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente dello Stato d’origine; non rientra nel sistema un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto o accreditato da tale Stato.
artt. 3 e 11 direttiva 2005/36/CE
Le nozioni di titolo di formazione e attestato di competenza richiedono che il diploma, certificato o titolo sia rilasciato da un’autorità competente dello Stato d’origine designata dalla relativa normativa.
artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007
La disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2005/36/CE non impone la valutazione di un titolo privo dei presupposti essenziali di ufficialità e riconoscimento nello Stato d’origine.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’illegittimità del provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare l’esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Le violazioni procedimentali degradano a vizi non invalidanti quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici, 11 aprile 1997
Sono “Istituti di insegnamento superiore” quelli “che offrano ‘insegnamento superiore’ e siano riconosciuti ‘dall'autorità competente di una Parte come appartenente al suo SISTEMA di insegnamento superiore’”.
Il riconoscimento internazionale del titolo presuppone che l’istituto non sia soltanto autorizzato a operare, ma sia riconosciuto o accreditato come parte del sistema nazionale di istruzione superiore dello Stato d’origine.
artt. 2 e 3 l. 148/2002
La ratifica della Convenzione di Lisbona non estende il riconoscimento ai titoli rilasciati da istituti non riconosciuti o accreditati nel sistema formativo dello Stato d’origine.
art. 1, comma 3, Accordo tra Confederazione Svizzera e Governo italiano del 7 dicembre 2000
Sono ammessi al riconoscimento “esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie [...] a seguito di corsi regolari ordinari”.
Il reciproco riconoscimento riguarda i titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate e comprese negli allegati all’Accordo, a seguito di corsi regolari ordinari.
art. 45 TFUE
La libertà di circolazione dei lavoratori non impone allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo che non sia rilasciato né riconosciuto dallo Stato d’origine.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento non impone di attribuire al titolo estero un valore superiore a quello posseduto nello Stato d’origine.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione superiore conseguito all’estero, non è sufficiente che l’istituto emittente sia autorizzato a operare o appartenga al generico spazio formativo dello Stato d’origine; è necessario che esso sia riconosciuto o accreditato dall’autorità competente come parte del sistema nazionale di istruzione superiore.
- La Convenzione di Lisbona e gli accordi internazionali sul riconoscimento dei titoli non impongono il riconoscimento di titoli rilasciati da istituti privi di riconoscimento o accreditamento nello Stato d’origine, anche se tali istituti possono operare lecitamente nel relativo territorio.
- La direttiva 2005/36/CE si applica soltanto a titoli di formazione o attestati di competenza rilasciati da un’autorità competente dello Stato d’origine; un titolo privo di carattere ufficiale e non riconosciuto da tale Stato può essere escluso a monte dalla procedura di comparazione e dal sistema delle misure compensative.
- Le libertà europee di circolazione e il principio di fiducia reciproca non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato d’origine; quando il titolo non è ufficialmente riconosciuto e non offre garanzie statali sulla qualità della formazione, l’amministrazione può rifiutarne la valutazione ai fini del riconoscimento professionale.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non invalida il provvedimento vincolato quando, alla luce dell’assenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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