Ordinanza n. 7458/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di diffida e costituzione in mora volta al riconoscimento della maggiorazione R.I.A.
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’atto di diffida e costituzione in mora del 13 maggio 2025, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza di riconoscimento della maggiorazione R.I.A. prevista dall’art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44/1990, come prevista dal d.l. n. 384/1992, convertito dalla l. n. 438/1992. Il TAR ha rilevato che quattro ricorrenti erano in servizio presso il Battaglione Trasmissioni “Vulture” di Nocera Inferiore, mentre il quinto era in congedo e residente in provincia di Salerno. La questione decisa è stata preliminarmente quella della competenza territoriale del giudice amministrativo adito.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha individuato come competente il TAR Campania. Il giudice ha applicato l’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui, nelle controversie relative ai pubblici dipendenti in costanza del rapporto di impiego, opera il foro del pubblico impiego. Per il ricorrente il cui rapporto era cessato al momento della proposizione del giudizio, trova invece applicazione il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a., fondato sull’efficacia spaziale della controversia. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui i criteri della sede dell’autorità e dell’efficacia territoriale sono complementari: il criterio della sede cede a quello dell’efficacia quando gli effetti diretti della potestà amministrativa si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR. Poiché la posizione dei ricorrenti era collegata al servizio prestato o alla residenza in provincia di Salerno, la controversia è stata devoluta al TAR Campania. È stata disposta la riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.; ogni decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente e il TAR Lazio non ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
“i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale” sono costruiti “secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione”
Il criterio ordinario della sede dell’autorità amministrativa è sostituito dal criterio dell’efficacia quando gli effetti diretti dell’atto o dell’attività amministrativa si esplicano esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, finché il rapporto di pubblico impiego è in essere, la competenza territoriale è determinata dal foro del pubblico impiego.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Accertata l’incompetenza territoriale, la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, per la prosecuzione del processo.
art. 125 Cost.
Il criterio dell’efficacia territoriale risponde a una logica di decentramento e prossimità della tutela giurisdizionale, evitando l’accentramento delle controversie presso il TAR Lazio con sede in Roma.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a pubblici dipendenti, quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio, la competenza territoriale si determina secondo il foro speciale del pubblico impiego previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a.; quando il rapporto è cessato, trova applicazione il criterio ordinario dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
- I criteri della sede dell’autorità amministrativa e dell’efficacia spaziale dell’attività amministrativa operano in rapporto di complementarietà: il criterio della sede cede a quello dell’efficacia quando gli effetti diretti della potestà pubblicistica si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.
- Il criterio dell’efficacia territoriale mira a radicare la controversia presso il TAR più vicino al ricorrente e non può essere utilizzato, in senso inverso, per accentrare presso il TAR Lazio controversie i cui effetti siano limitati al territorio di una diversa circoscrizione regionale.
- La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile; una volta individuato il TAR competente secondo i criteri legali, la causa deve essere riassunta davanti a quel giudice entro il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
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