Cassazione Penale, Sentenza n. 18114/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 12/12/2024 che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca/sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Denunciava violazione degli artt. 274 e 292 c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Sosteneva che il Tribunale non aveva valutato elementi di novità che avrebbero attestato l'affievolimento delle esigenze cautelari, in particolare la proposta di risarcimento del danno e la presunta collaborazione, nonché il decorso del tempo e l'assenza di ulteriori condotte criminose; censurava poi argomentazioni ritenute congetturali circa il rischio che il ricorrente, se rimesso in libertà, potesse estendere pretese monopolistiche nel settore delle pompe funebri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico, attinente a valutazioni di fatto e di merito già compiute dal Tribunale del Riesame e adeguatamente motivate. Ha affermato che la motivazione impugnata è congrua, logica e non manifestamente contraddittoria, rilevando l'assenza di nuovi elementi idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, la rilevanza della gravità dei fatti e dei collegamenti dell'indagato con soggetti di criminalità organizzata e l'inidoneità, ai fini cautelari, della proposta di risarcimento del danno. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
Norma richiamata per la qualificazione del reato oggetto dell'indagine; utilizzata a titolo descrittivo nel quadro dei fatti contestati.
Norma sostanziale richiamata tra i reati contestati al ricorrente; rilevanza nell'apprezzamento della gravità della condotta.
Aggiornamento del contestato reato connesso alla criminalità di tipo mafioso: la presenza di tale aggravante determina una presunzione relativa di pericolosità che può essere superata solo con prova rigorosa della cessazione dei legami con l'organizzazione.
Articolo richiamato nella doglianza in tema di motivazione delle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse conforme ai requisiti di legge.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tale disposizione.
art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di presunzione relativa di pericolosità sociale per delitti aggravati ex art. 416-bis.1: la Corte afferma che tale presunzione può essere superata solo con prova rigorosa dell'effettivo distacco dall'organizzazione mafiosa.
Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare spese e ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- La revoca o sostituzione di una misura cautelare, specie per delitti connessi alla criminalità organizzata, richiede elementi nuovi, concreti e non meramente ipotetici; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative non sono sufficienti.
- La proposta di risarcimento del danno da sola, senza ulteriori elementi concreti che dimostrino l'effettivo distacco dall'organizzazione criminale e l'assenza di pericolo di reiterazione, è generalmente ritenuta insufficiente ai fini cautelari.
- Le valutazioni di fatto e di merito svolte dai giudici del riesame o dell'appello sono difficilmente sindacabili in sede di cassazione se adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Nei reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. opera una presunzione relativa di pericolosità sociale; per superarla occorre una prova rigorosa dell'interruzione stabile dei legami con l'organizzazione mafiosa.
- La formale incensuratezza non elimina automaticamente il rischio cautelare: può essere superata dalla gravità e dalle modalità della condotta, nonché dalla prova dei legami con ambienti criminali.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare non solo il rigetto ma anche l'addebito delle spese e l'irrogazione di ammende per colpa nella determinazione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17873/2025 del 13/05/2025
- Sentenza penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17874/2025 del 13/05/2025
- Sentenza penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17875/2025 del 13/05/2025
- Sentenza penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17876/2025 del 13/05/2025
- Sentenza penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17877/2025 del 13/05/2025
- Sentenza penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17878/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →