Cassazione Penale, Sentenza n. 17487/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il decreto che confermava il diniego di revoca della misura di prevenzione. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge, sostenendo che la confisca di prevenzione debba avere natura sanzionatoria e richiamando la giurisprudenza comunitaria (Corte EDU De Tommaso 2017) e costituzionale (Corte Cost. n.24/2019) per lamentare la violazione del requisito di prevedibilità delle conseguenze del proprio comportamento.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità: mancava nel ricorso il riferimento al contenuto della decisione definitiva impugnata e mancava il collegamento tra le norme e fatti concreti. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente era destinatario di una misura per pericolosità "qualificata" (legge n.575/1965, come modificata dalla legge n.646/1982), mentre le pronunce invocate riguardano la disciplina della pericolosità "semplice" (art.1 d.lgs. n.159/2011), perciò le decisioni citate non incidono sulla fattispecie concreta. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 7 legge 1423/1956
Riferimento normativo alla possibilità di revoca della misura di prevenzione; il decreto impugnato confermava il diniego di revoca ai sensi di questa norma.
legge n.575/1965 (come modificata dalla legge n.646/1982)
Disciplina della pericolosità 'qualificata'. La Corte ha rilevato che la misura applicata al ricorrente rientra in questo regime, diverso dalla disciplina più recente della pericolosità 'semplice'.
art. 1 d.lgs. n.159/2011
Norma che regola la pericolosità 'semplice'. La Corte ha sottolineato che la giurisprudenza invocata dalla difesa (De Tommaso e Corte Cost.) si riferisce a questo ambito e dunque non è automaticamente applicabile alla pericolosità 'qualificata'.
Corte EDU, De Tommaso vs Italia (2017)
Decisione richiamata dalla difesa in tema di prevedibilità e natura delle misure patrimoniali; la Corte di legittimità osserva che tale pronuncia non attribuisce di per sé natura penale alla confisca di prevenzione, ma richiede chiarezza normativa, e inoltre riguarda il contesto della pericolosità 'semplice'.
Corte Cost., sent. n.24/2019
Pronuncia citata per ragioni analoghe a De Tommaso; la Corte ricorda che non si è attribuita natura penale alla confisca di prevenzione ma si è rilevata la necessità di un'espressività chiara della legge; inoltre non è risultata applicabile alla fattispecie di pericolosità 'qualificata' del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente; applicata per irrogare la sanzione di euro 3000.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre riferire chiaramente il contenuto della decisione impugnata e dimostrare come le norme o la giurisprudenza invocate incidano sulla situazione di fatto e di diritto concreta.
- La giurisprudenza costituzionale e la Corte EDU non attribuiscono automaticamente natura penale alle misure di prevenzione patrimoniali; esse richiedono che la legge sia sufficientemente chiara e prevedibile, ma l'effetto dipende dal quadro normativo applicabile.
- È fondamentale verificare quale regime di pericolosità si applica (pericolosità 'qualificata' vs 'semplice'): decisioni riferite a un regime non pertinente non possono essere automaticamente estese al diverso regime.
- L'inammissibilità per genericità può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto i difensori devono curare la specificità e l'aderenza dell'impugnazione ai fatti e alle norme.
- Quando si invocano pronunce sovranazionali o costituzionali, è necessario spiegare il nesso ermeneutico con la normativa applicabile al caso concreto e dimostrare l'effettiva incidenza sulla decisione impugnata.
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