Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP: sequestro impeditivo della società (ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p.) e sequestro finalizzato alla confisca di somme (art. 321, comma 2 e art. 322-ter c.p.). L'ipotesi accusatoria è di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falsi e reati contro la sicurezza dei trasporti; il ricorrente contestava, tra l'altro, incompetenza territoriale, l'inutilizzabilità delle intercettazioni (prima autorizzazione fondata su esposti anonimi e video, uso dello spyware non autorizzabile per reati diversi da criminalità organizzata), nullità/proroga illegittima dei decreti di intercettazione e carenza di fumus commissi delicti e periculum in mora
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che il ricorrente, nella veste di "legale rappresentante" della società (società in accomandita semplice), non poteva estendere la sua impugnazione a censure sostanziali e processuali estranee alla posizione del terzo titolare del bene sequestrato; il terzo può proporre gravami solo rispetto a questioni attinenti alla pertinenza della cosa al reato e all'effettività della relazione giuridica sul bene. Perciò i motivi relativi alle intercettazioni, allo spyware, alla competenza territoriale e ad altri profili di merito sono stati ritenuti preclusi o non rilevanti sotto il profilo della legittimazione del terzo. Quanto al periculum in mora e al fumus, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata (ricorrenza di episodi anche nel 2018, continuità dell'attività illecita, mantenimento della qualità di legale rappresentante e capacità di rigenerare l'attività delittuosa), e che le doglianze del ricorrente fossero in larga parte argomenti di merito non ammissibili in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare una somma in via equitativa (determinata dalla Corte)
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo: comma 1 per il sequestro impeditivo di cose pertinenti al reato (finalità preventive), comma 2 per il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte richiama che il sequestro impeditivo può colpire beni di terzi se la loro disponibilità può agevolare o aggravare il reato
art. 322-ter cod. pen.
Norma sulla confisca: richiamata come base per il sequestro a fini di confisca delle somme contestate
art. 324 cod. proc. pen.
Consente l'impugnazione del decreto di sequestro preventivo davanti al riesame; il ricorso in Cassazione riguarda l'ordinanza di conferma del riesame
art. 319 cod. pen.
Riferimento al reato di corruzione (pubblico ufficiale): citato tra le fattispecie contestate all'indagato
art. 125 cod. proc. pen.
Rinvio alle norme sulle intercettazioni e alle relative condizioni di utilizzabilità invocate dal ricorrente
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sull'inutilizzabilità delle intercettazioni rispetto ai terzi; richiamata nelle doglianze sull'inutilizzabilità derivata e nella menzione di questioni costituzionali sollevate in altri provvedimenti
art. 267 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di autorizzazione delle intercettazioni e le condizioni per le proroghe; la difesa denunciava vizi nelle autorizzazioni e nelle proroghe, ma la Corte non ha esaminato il merito per carenza di legittimazione del terzo
art. 266-bis cod. proc. pen.
Norma che regola l'uso di mezzi tecnici (spyware): la difesa contestava l'autorità a disporne per reati diversi da quelli di criminalità organizzata; la Corte non ha deciso sulla questione di merito per inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di rifondere le spese del procedimento all'altra parte; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali dell'impugnazione per cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti ma dichiarato inammissibile per altre ragioni (legittimazione/competenza del terzo e natura delle censure)
Massime di principio
- Un terzo proprietario o titolare di beni sequestrati (anche se società di persone) ha legittimazione ad impugnare il sequestro solo nei limiti strettamente attinenti alla sua qualità di terzo: ossia per contestare la pertinenza del bene al reato e l'effettività del rapporto giuridico sul bene; non può sollevare in sede di impugnazione questioni di merito relative alla colpevolezza dell'imputato
- Le questioni relative alla utilizzabilità delle intercettazioni e all'impiego di specifici strumenti investigativi (es. spyware) costituiscono in primo luogo profili di difesa dell'imputato; un terzo senz'altro interessato al bene ha limiti nel contestare tali profili e rischia l'inammissibilità se esce dal perimetro della propria difesa
- In Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammessa l'impugnazione per "violazione di legge" intesa in senso ampio (errori di diritto, vizi gravissimi di motivazione), ma non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o argomentazioni di fatto ponderate dal giudice del riesame
- Il sequestro impeditivo mira alla tutela preventiva della collettività: la possibilità che il bene resti disponibile e agevoli la continuazione o l'aggravamento del reato può giustificare l'aggressione di beni anche in capo a terzi in buona fede
- Se si agisce in qualità di rappresentante di una società di persone, è opportuno allegare e documentare compiutamente la procura o i titoli che dimostrano la legittimazione ad impugnare; l'assenza di tale documentazione può indebolire la posizione impugnatoria
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