Cassazione Penale, Sentenza n. 45415/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Lecce per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. n.286/1998) per il trasporto via mare di 102 persone, con le aggravanti della finalità di lucro e dell'esposizione a pericolo delle persone trasportate. In appello la sentenza di condanna è stata integralmente confermata. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) censura sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pericolo, sostenendo che dalle dichiarazioni dei migranti non risultò pericolo reale e che la motivazione si fonda solo sulle caratteristiche del natante e sul numero dei trasportati; (2) censura sulla sussistenza dell'aggravante della finalità di lucro, contestando l'affidamento su messaggi tra il coimputato e un terzo come prova incerta; (3) vizio di motivazione sull'entità del trattamento sanzionatorio, in particolare sulla determinazione della pena-base a sei anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, rilevando che il ricorso riproponeva in termini generici censure di merito già svolte in appello senza indicare specifici vizi di diritto. La Corte ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito adeguata motivazione: le dichiarazioni dei migranti erano state raccolte dopo il loro avviso della facoltà di non rispondere e sono risultate corroborate dai contenuti estratti dai telefoni degli imputati; l'esposizione a pericolo è logicamente desumibile dall'enorme numero di persone imbarcate su natante di piccole dimensioni; la finalità di lucro è desumibile dai messaggi che evidenziano una ricompensa per il viaggio; la determinazione della pena base superiore al minimo è congruamente motivata. Conseguentemente il ricorso è respinto come inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art.12 d.lgs. n.286/1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina)
La Corte ha ritenuto sussistenti le aggravanti previste nella disciplina del favoreggiamento (finalità di lucro e esposizione a pericolo), desumendole dalle circostanze fattuali: numero e condizioni del natante, ricompensa percepita e messaggi tra coindagati. Le dichiarazioni dei trasportati sono state ritenute utilizzabili se assistite dall'avviso sulla facoltà di non rispondere e corroborate da elementi esterni.
art.616 cod. proc. pen. (sanzione per inammissibilità del ricorso)
Applicata per irrogare una sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ricorso generico).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e indicare precisi vizi di diritto: la mera riproposizione di censure di merito già decise in appello determina l'inammissibilità per genericità.
- Le dichiarazioni rese dai migranti possono essere utilizzate se è provato che sono stati avvisati della facoltà di non rispondere e se tali dichiarazioni sono corroborate da elementi di riscontro indipendenti (es. dati estratti da telefoni).
- L'aggravante dell'esposizione a pericolo può essere valutata sulla base delle concrete condizioni del natante e del rapporto tra numero dei trasportati e capacità del mezzo; l'abbondanza dei trasportati su un natante di piccole dimensioni giustifica la ricostruzione del pericolo.
- La finalità di lucro può essere desunta da elementi indiziari quali messaggi o scambi che comprovino una ricompensa o accordi economici tra gli organizzatori e i conducenti.
- La scelta di una pena base superiore al minimo edittale è legittima se la decisione di merito espone motivazioni congrue e specifiche; per impugnare tale scelta in Cassazione occorre censurare specifici errori di diritto o di motivazione non limitandosi a contestazioni di merito.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, la strategia difensiva deve mirare a dimostrare carenze probatorie concrete o vizi logico-giuridici nella valutazione delle prove, non solo ad esprimere dubbi o alternative ricostruzioni dei fatti.
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