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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 22807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria perché il debito tributario era inferiore a 8.000 euro. Dopo aver ottenuto l’accoglimento della domanda nel merito dalla CTP di Roma, contestava la compensazione delle spese di lite, sostenendo che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, l’ipoteca fosse illegittima anche se iscritta prima degli interventi normativi e delle pronunce chiarificatrici. In Cassazione denunciava la violazione di numerose norme processuali, soprattutto dell’art. 92 c.p.c., ritenendo ingiustificata la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo contraddittorio, privo di adeguata esposizione dei fatti e carente dei requisiti di autosufficienza previsti dall’art. 366 c.p.c. In particolare, il ricorrente non aveva indicato quando fosse stato introdotto il giudizio, elemento necessario per individuare quale versione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. fosse applicabile. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito, poiché al momento dell’iscrizione ipotecaria vi era un’incertezza giurisprudenziale sulla soglia degli 8.000 euro, chiarita solo successivamente dalle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 500 euro, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 91 c.p.c.

    condanna del soccombente al rimborso delle spese di lite

    Esprime il principio generale secondo cui la parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    altri giusti motivi; gravi ed eccezionali ragioni; assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza

    Disciplina, nelle diverse versioni temporali, i presupposti che consentono al giudice di compensare totalmente o parzialmente le spese. La versione applicabile dipende dalla data di instaurazione del giudizio.

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    Impone al ricorso per cassazione di esporre i fatti in modo sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia e verificare la fondatezza delle censure.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Consente di denunciare in cassazione l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, ma la censura deve essere specifica e coerente con la decisione impugnata.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    mancanza della motivazione

    La denuncia di violazione di tale norma presuppone una motivazione mancante o meramente apparente; non può essere usata in modo contraddittorio per contestare genericamente l’illogicità della motivazione.

  • Art. 366 c.p.c.

    requisiti del ricorso per cassazione

    Il ricorso deve essere autosufficiente, specifico e completo nei fatti rilevanti e nelle censure, altrimenti può essere dichiarato inammissibile.

  • Legge 28 dicembre 2005, n. 263

    altri giusti motivi ... esplicitamente indicati nella motivazione

    Ha rafforzato l’obbligo di motivazione del giudice quando dispone la compensazione delle spese.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11

    gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione

    Ha ristretto i presupposti della compensazione, richiedendo ragioni qualificate e specificamente motivate.

  • Decreto-legge 1 settembre 2014, n. 132, art. 13

    assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti

    Ha ulteriormente delimitato i casi di compensazione per i procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 4077/2010

    l’ipoteca non può essere iscritta ... se il debito non supera l’importo di Euro 8.000,00

    Ha chiarito la soglia minima per l’iscrizione ipotecaria, contribuendo a definire l’illegittimità delle ipoteche relative a debiti inferiori a 8.000 euro.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 5771/2012

    sono illegittime tutte le ipoteche iscritte per debiti inferiori agli ottomila Euro

    Ha affermato che l’illegittimità riguarda anche le ipoteche iscritte prima dell’intervento legislativo che aveva esplicitato la soglia.

Massime di principio

  • La vittoria nel merito non comporta automaticamente il diritto al rimborso integrale delle spese: il giudice può compensarle quando, al momento della decisione o dell’instaurazione della causa, esisteva una significativa incertezza normativa o giurisprudenziale.
  • Per valutare la legittimità della compensazione delle spese è essenziale individuare la data di introduzione del giudizio, perché l’art. 92, comma 2, c.p.c. è stato modificato più volte e le diverse versioni hanno presupposti differenti.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione i fatti rilevanti, le date processuali, la norma applicabile e il modo in cui il giudice l’avrebbe violata; la carenza di tali elementi può determinare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • La mera correttezza della propria pretesa sostanziale non dimostra l’illegittimità della compensazione delle spese: occorre contestare specificamente l’assenza o l’inadeguatezza delle ragioni richieste dalla versione applicabile dell’art. 92 c.p.c.
  • Quando una questione è stata chiarita solo successivamente da una pronuncia delle Sezioni Unite, l’incertezza precedente può costituire una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, purché sia esplicitamente valorizzata nella motivazione.

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