Cassazione Penale, Sentenza n. 926/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 11/07/2023 che ha applicato nei loro confronti il divieto di dimora nella provincia di Napoli per i reati contestati ai capi 1 (associazione per delinquere, art. 416 c.p.) e 3 (riciclaggio e reimpiego illecito, artt. 648-bis e 648-ter c.p.). Le censure principali sono: a) vizio di motivazione e violazione di legge circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando l'adeguatezza delle prove a fondamento delle contestazioni di riciclaggio, reimpiego e associazione), con argomentazioni specifiche per ciascuno (es. partecipazione effettiva alle trattative, ruolo organizzativo, provenienza illecita dei beni); b) mancata distinzione tra condotte di mera ricettazione e condotte integranti il più grave reato di riciclaggio/reimpiego (mancanza di "quid pluris"); c) insufficienza della motivazione a giustificare le esigenze cautelari, per la risalente collocazione temporale dei fatti, la marginalità della posizione di taluni imputati, l'assenza di pericolo concreto di reiterazione e l'atteggiamento processuale e di osservanza delle misure nel periodo precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi per i reati di cui agli artt. 416, 648-bis e 648-ter c.p., valorizzando elementi quali la falsificazione di registri, le intercettazioni che documentano cessioni di beni provento di furti/rapine e la pluralità di ditte/società funzionali a occultare la provenienza illecita. Ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di reiterazione fondata sul modus operandi pluriennale, sulla persistenza dell'attività illecita fino ad epoca recente e sulle modalità delle condotte contestate; ha ribadito che la prognosi può essere desunta dalle modalità delle condotte e non richiede la recente consumazione dell'illecito. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che la pluralità di società, la durata pluriennale e le intercettazioni costituiscano indizi idonei a configurare, almeno in termini indiziari, l'esistenza di un sodalizio criminoso
art. 648-bis cod. pen.
Delitto di riciclaggio; la Corte ha ritenuto integrati elementi ulteriori rispetto alla mera ricettazione (es. falsificazione registri, attività dissimulatoria) tali da giustificare l'iscrizione e l'indicazione di gravi indizi
art. 648-ter cod. pen.
Reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; interpretato come reato a "forma libera" realizzabile con condotte dissimulatorie finalizzate a ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa, riscontrabili nei comportamenti degli indagati
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione del criterio dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione (controllo su violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione)
art. 274 cod. proc. pen.
Esigenze cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha ribadito che il pericolo può essere desunto dalle modalità delle condotte e non necessita della recente commissione di reati
art. 292 cod. proc. pen.
Prescrizioni sulla motivazione dei provvedimenti del tribunale del riesame; la Corte ha richiamato il modello motivazionale cui il giudice del riesame deve attenersi e verificato la conformità dell'ordinanza
art. 546 cod. proc. pen.
Modello cui è ispirata la motivazione delle decisioni; utilizzato come parametro per la valutazione della completezza motivazionale del giudice del riesame
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pericolosità sociale e della prognosi di pericolosità; richiamati come base per la valutazione prognostica delle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Potere di condannare alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile che presenti profili di colpa; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente
D.L. 137/2020 art. 23, comma 8
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Riferimento procedurale al contraddittorio scritto per la trattazione dei ricorsi in materia cautelare; la causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: si interviene solo per violazione di legge o per manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; non è consentito ri-valutare liberamente le emergenze probatorie già esaminate dal giudice di merito
- Per distinguere la ricettazione dal riciclaggio/reimpiego è necessario un "quid pluris" fatto di condotte dissimulatorie (es. falsificazione di registri, strutture societarie fittizie, rivendita sistematica) che dimostrino finalità di occultamento dell'origine illecita
- Le intercettazioni e le conversazioni spontanee, se adeguatamente motivate come genuini indizi, possono costituire prova indiziaria rilevante e fondare la valutazione del fumus e dell'esistenza di un'associazione
- La prognosi di pericolo di reiterazione può essere desunta dalle modalità e dalla persistenza delle condotte (modus operandi), non soltanto dalla recente consumazione di reati: attività pluriennale e proseguimento dopo perquisizioni aggravano il quadro cautelare
- Il Tribunale del riesame deve fornire motivazione strutturata secondo i canoni dell'art. 292 c.p.p.; l'eventuale richiamo a precedente ordinanza dello stesso giudice integra la motivazione purché sia chiaro il collegamento logico
- Le censure difensive che si risolvono in una mera diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile con profili di colpa, è possibile la condanna ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare l'adeguatezza e la colpa nella propositura del ricorso
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