Cassazione Penale, Sentenza n. 27050/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ratek International Ltd, in qualità di terzo ritenuto titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo disposto dalla Corte d'appello di Roma, ha proposto istanza di riesame lamentando che il Tribunale di Roma non ha affrontato il vero tema deducibile ossia la appartenenza e la disponibilità effettiva dei beni alla società ricorrente. Ha censurato l'omessa risposta alle argomentazioni difensive che dimostravano la pacifica estraneità della società alle contestazioni e l'assenza di collegamento tra i beni sequestrati e il profitto del reato di riciclaggio ascritto a Rudolf Theodor Baetsen. Inoltre la difesa ha introdotto motivi nuovi lamentando la mancanza di motivazione sulla sovrapposizione rispetto a precedenti sequestri e sul fatto che il profitto di reati presupposto era stato restituito alle persone offese e, per somme versate all'Erario, risultava applicabile l'art.12-bis del d.lgs. n.74/2000 che esclude la procedibilità del sequestro su somme già versate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio per cui il riesame è mezzo interamente devolutivo e impone al tribunale del riesame di motivare, anche sinteticamente, sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, eventualmente richiamando le argomentazioni del provvedimento originario. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Roma non ha spiegato perché i beni sequestrati siano riconducibili al profitto del reato di riciclaggio attribuito al Baetsen e non ha affrontato la specifica doglianza della ricorrente circa la titolarità e la disponibilità dei beni. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio, disponendo che il Tribunale motivi espressamente sulla riferibilità dei beni al reato contestato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Invocato per lamentare omessa o insufficiente motivazione rispetto a questioni decisive del riesame; la Corte segnala l'obbligo di motivare anche sinteticamente su fumus e periculum e di rispondere alle censure principali del ricorrente.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta sovrapposizione tra il decreto impugnato e precedenti decreti di sequestro e alla necessità di motivare la congruenza e la necessità della nuova misura rispetto alle precedenti.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamato dalla difesa per sostenere l'improcedibilità del sequestro sulle somme già corrisposte all'Erario; la Cassazione evidenzia che il Tribunale non ha esaminato se i profitti fossero già stati restituiti e l'eventuale rilevanza di tale circostanza.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma richiamata per la rimessione del procedimento al Tribunale competente dopo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame è tenuto a motivare, anche sinteticamente, sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; non può limitarsi a constatare la legittimazione formale senza affrontare le censure sostanziali sollevate dal terzo interessato.
- Quando un terzo deduce di essere proprietario o titolare di effettivo interesse su beni sottoposti a sequestro, il giudice del riesame deve valutare e motivare in ordine alla concreta riferibilità dei beni al profitto del reato contestato; la mera affermazione della natura societaria dei beni non basta se non spiegata rispetto al nesso con il reato.
- Se i profitti o le somme oggetto di provvedimenti precedenti sono già stati restituiti alle persone offese o versati all'Erario, il giudice deve valutare l'effetto di tali restituzioni rispetto alla possibilità e alla legittimità di nuovi sequestri, tenendo conto dell'art.12-bis d.lgs. n.74/2000 quando applicabile.
- La presenza di precedenti provvedimenti cautelari comporta l'obbligo di motivare la necessità del nuovo sequestro e l'eventuale sovrapposizione rispetto a misure anteriori; in caso di motivazione insufficiente, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame.
- Le eccezioni e i nuovi motivi presentati dal difensore durante il procedimento di cassazione possono essere valutati ma non esonerano il giudice di merito dall'obbligo di fornire una motivazione specifica sui punti rilevanti sollevati dal terzo interessato.
Testo integrale
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