Ordinanza n. 237/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 28.02.2025 n. 254.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 28 febbraio 2025, n. 254
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti prodotta dal ricorrente è viziata da genericità, poiché non contiene alcun riferimento né alla sentenza da ottemperare né all'autorità giudiziaria adita. Secondo il Collegio, la procura speciale alle liti costituisce, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., requisito di ammissibilità del giudizio. È stato inoltre ritenuto che la disciplina della procura speciale e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo sia completa e non presenti lacune da colmare mediante il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha rilevato la possibile inammissibilità derivante dalla genericità della procura speciale e ha concesso alle parti un termine di quindici giorni per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., nel rispetto del contraddittorio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'ammissibilità del ricorso né sull'esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio; una procura generica, priva di riferimento alla sentenza da ottemperare e all'autorità giudiziaria adita, è stata ritenuta viziata.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile non opera quando la disciplina della procura speciale e della relativa nullità è già compiutamente regolata dal codice del processo amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di concedere alle parti un termine per il deposito di memorie quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la procura speciale alle liti è un requisito di ammissibilità e deve individuare con sufficiente specificità il giudizio cui si riferisce, mediante riferimenti all'oggetto della controversia e all'autorità giudiziaria adita.
- La procura priva di qualsiasi riferimento alla sentenza di cui si chiede l'esecuzione e all'autorità giudiziaria adita può essere considerata viziata da genericità ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
- La disciplina della procura speciale e della sua nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; pertanto, il rinvio esterno al codice di procedura civile non può essere utilizzato per colmare lacune inesistenti.
- Prima di decidere su una questione rilevata d'ufficio che può incidere sull'ammissibilità del ricorso, il giudice deve assicurare il contraddittorio mediante la concessione di un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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