Cassazione Civile, Sentenza n. 18710/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento di decadenza dai premi per rimboschimento e dell'intimazione alla restituzione dell'intero ammontare dei premi riscossi per avere la superficie rimboschita risultata inferiore di oltre il 20% rispetto a quella ammessa all'aiuto. Il ricorrente deduceva falsa applicazione della normativa comunitaria e nazionale (Reg. 2080/92, Reg. 2988/95, D.M. 494/1998 artt.13-15), contestava l'interpretazione del termine "indebitamente" nel D.M. che, a suo avviso, dovrebbe limitare la ripetizione solo agli aiuti effettivamente indebitamente percepiti e non comportare la restituzione integrale per violazioni quantitative, e denunciava profili di irregolarità procedurale e probatoria in sede di appello.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha rimesso questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE; la CJEU (sent. C-196/22, 16.11.2023) ha stabilito che le norme comunitarie (Reg. 2080/92 e Reg. 2988/95) e il principio di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che preveda, quando nel corso di un impegno pluriennale la superficie rimboschita è inferiore del 20% rispetto a quella ammessa, la decadenza totale dall'aiuto, il rimborso integrale degli aiuti percepiti e l'esclusione dagli aiuti delle restanti annualità. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto infondate le doglianze del Sibelli (inclusa quella sull'avverbio "indebitamente"), ha confermato la legittimità del provvedimento decadenziale e dell'intimazione di restituzione integrale, ha respinto le eccezioni procedurali del ricorrente e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio
Vincola la concessione degli aiuti all'effettivo imboschimento durante tutta la durata dell'impegno; non definisce il regime sanzionatorio, rimesso al diritto nazionale, e non osta a che lo Stato membro preveda decadenze per inadempimenti che compromettano l'obiettivo dell'aiuto
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio
La nozione di 'irregolarità' comprende anche violazioni del diritto nazionale applicabili alle operazioni sostenute da fondi UE; ai sensi degli articoli citati è legittimo che lo Stato membro richieda il rimborso degli importi indebitamente percepiti e adotti misure proporzionate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione
D.M. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 28.12.1998 n. 494
Prevede l'obbligo di mantenimento della copertura boschiva su almeno l'80% della superficie ammessa e disciplina la decadenza e la ripetizione delle somme; la Corte UE ha ritenuto compatibile con il diritto UE la previsione nazionale che comporta decadenza totale e rimborso integrale quando la superficie rimboschita è inferiore del 20%
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
art. 267 (rinvio pregiudiziale)
Consente ai giudici nazionali di deferire questioni alla Corte di Giustizia UE per interpretazione del diritto dell'Unione, come avvenuto nella causa
Codice di procedura civile
art. 702-quater (ammissione documenti in appello), art. 360 c.p.c. (motivi di impugnazione)
L'ammissione di documenti nuovi in appello era consentita e rilevante per la valutazione dell'esistenza del taglio anticipato; le censure procedurali del ricorrente sono state ritenute infondate o non pertinenti
Massime di principio
- Le norme UE che istitutiscono aiuti settoriali possono lasciare allo Stato membro la regolamentazione delle procedure di controllo e delle sanzioni; quindi gli Stati possono prevedere regimi decadenziali e di recupero quando il beneficiario non mantiene le condizioni di ammissibilità
- Una riduzione della prestazione contrattuale che comprometta l'obiettivo dell'aiuto (es. superficie rimboschita inferiore del 20%) può essere considerata 'irregolarità' ai sensi del Reg. 2988/95 e giustificare il rimborso integrale degli importi percepiti
- Il principio di proporzionalità non impedisce sanzioni severe purché siano idonee, necessarie e commisurate all'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'UE; soglie predeterminate (come l'80% di copertura) possono essere giudicate proporzionate
- L'avverbio 'indebitamente' nella normativa di attuazione non esclude automaticamente il rimborso integrale se il mancato adempimento rende l'aiuto indebitamente concesso fin dall'origine, ossia quando l'inadempimento vanifica la finalità dell'aiuto
- In controversie su aiuti UE il giudice nazionale può deferire questioni interpretative alla Corte di Giustizia; fino alla risposta della CJEU il giudice di merito deve applicare il diritto nazionale e, se necessario, sospendere o rimandare
- Il beneficiario ha interesse a conservare l'impianto e a documentare eventuali cause di forza maggiore; le amministrazioni che chiedono il recupero devono fornire prova adeguata dell'irregolarità e della misura dell'inadempimento
- In sede di appello l'ammissione di documenti nuovi può essere possibile e rilevante: la loro assunzione può essere determinante per accertare fatti sopravvenuti (es. taglio anticipato) e per valutare la legittimità del recupero
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