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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 491/2025 depositata in data 17.04.2025.

Giustizia amministrativa202501644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 491/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 491/2025, depositata il 17 aprile 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del giudice del lavoro, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già adempiuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La verifica dell'inadempimento può essere compiuta quando il giudicato sia documentato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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