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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07747/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per II.DD. e IVA, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ritenuti derivanti da componenti negative esposte in eccesso in un anno d’imposta da una società poi incorporata. I giudizi di merito erano stati sfavorevoli alla contribuente e, in sede di legittimità, una precedente ordinanza della Cassazione aveva accolto solo il primo, quarto e sesto motivo del ricorso originario. La società ha poi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione a due profili: con il primo motivo ha sostenuto che la Corte avrebbe travisato il contenuto della sentenza di appello, avendole attribuito la conferma di una ripresa a tassazione per sopravvenienza attiva, mentre la CTR avrebbe in realtà ragionato solo sull’indeducibilità di un costo; con il secondo motivo ha dedotto che la Corte avrebbe errato nel percepire il contenuto dell’avviso di accertamento, ritenendo che esso avesse riguardato profili di deducibilità, rilevanza e prova del costo, mentre, a suo dire, l’atto impositivo era fondato sulla ripresa di una sopravvenienza attiva relativa a costi di anni precedenti. La resistente ha solo depositato atto di partecipazione all’eventuale udienza, senza svolgere difese sostanziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché le censure investivano in realtà valutazioni in diritto sulla ricostruzione della fattispecie e sull’interpretazione degli atti, non una falsa percezione immediata e oggettiva di un dato processuale. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la ricorrente contestava una qualificazione giuridica della decisione di merito e che, comunque, la questione della riconduzione della ripresa a tassazione a sopravvenienza attiva o a indeducibilità del costo era già stata oggetto di decisione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che nell’ordinanza revocanda le affermazioni richiamate dalla ricorrente erano riferite alla sentenza della CTR e non all’avviso di accertamento, sicché mancava il presupposto dell’errore percettivo. Non sono state liquidate spese, per mancata difesa della resistente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze o sentenze della Corte di cassazione solo nei casi di errore di fatto richiamando l'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, purché il fatto non fosse controverso.

  • art. 88 t.u.i.r.

    richiamato dalla ricorrente quale norma che disciplinerebbe la sopravvenienza attiva oggetto dell'avviso di accertamento.

  • art. 109 t.u.i.r.

    richiamato dalla ricorrente quale norma che disciplinerebbe l'indeducibilità del costo su cui avrebbe realmente ruotato la decisione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione per asserita sostituzione della causa petendi della pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    prevede, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto revocatorio, cioè per una svista materiale immediatamente rilevabile dagli atti, non per contestare l'interpretazione giuridica o la valutazione delle risultanze processuali.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la censura che, sotto la veste del travisamento percettivo, miri in realtà a rimettere in discussione la qualificazione giuridica della pretesa fiscale o della motivazione della sentenza di merito.
  • L'errore revocatorio è escluso quando il fatto asseritamente travisato sia stato comunque oggetto di dibattito e di pronuncia nel precedente giudizio di legittimità.
  • Ai fini dell'errore di fatto, occorre un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione impugnata e quella risultante dagli atti, ma tale contrasto non può derivare da un apprezzamento in diritto.
  • Quando la Corte di cassazione riferisce determinate considerazioni alla sentenza di merito e non all'atto impositivo, non è configurabile errore percettivo solo perché la parte ritiene che quelle considerazioni descrivano erroneamente il contenuto dell'avviso di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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