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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13097/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi alla TARSU per gli anni 2010 e 2011. Il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta perché non risultava accertabile la data di notifica degli avvisi e, quindi, la tempestività dell’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato tale esito, ritenendo che il timbro datario sul frontespizio fosse un protocollo interno della contribuente, privo di valore probatorio. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi; con il primo, assorbente, ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta fin dal primo grado includeva la copia della relata meccanografica di spedizione proveniente dalla società notificante, dalla quale risultava la consegna degli avvisi all’agente postale il 3 novembre 2015. Ha dedotto che, essendo stato presentato il ricorso il 21 dicembre 2015, il termine di sessanta giorni era rispettato, senza che fosse decisiva la data di effettiva ricezione. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Dalla copia della relata di spedizione delle raccomandate, documento proveniente dalla società intimata e allegato agli avvisi, non contestato nel suo contenuto, risultavano elementi presuntivi concordanti idonei a ritenere rispettato il termine di sessanta giorni: gli avvisi erano stati consegnati all’agente postale il 3 novembre 2015 e il ricorso era stato proposto il 21 dicembre 2015. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, perché decida nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Dalla copia della relata di spedizione delle raccomandate, sul cui contenuto non risultano essere state svolte contestazioni, emerge che gli avvisi stessi sono stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata il 3 novembre 2015 sicchè, considerato che il ricorso è stato proposto il 21 dicembre 2015, appaiono sussistenti concordanti elementi presuntivi che inducono a ritenere rispettato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

    Per valutare il rispetto del termine di impugnazione, la data documentata di consegna dell’atto all’agente postale per la spedizione, risultante da relata proveniente dalla parte notificante e non contestata, può costituire elemento presuntivo concordante sufficiente a ritenere tempestivo il ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Dalla copia della relata di spedizione delle raccomandate, sul cui contenuto non risultano essere state svolte contestazioni, emerge che gli avvisi stessi sono stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata il 3 novembre 2015 sicchè, considerato che il ricorso è stato proposto il 21 dicembre 2015, appaiono sussistenti concordanti elementi presuntivi che inducono a ritenere rispettato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

    La Corte ha valorizzato la documentazione prodotta e non contestata, traendone elementi presuntivi concordanti ai fini dell’accertamento della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Dalla copia della relata di spedizione delle raccomandate, sul cui contenuto non risultano essere state svolte contestazioni, emerge che gli avvisi stessi sono stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata il 3 novembre 2015 sicchè, considerato che il ricorso è stato proposto il 21 dicembre 2015, appaiono sussistenti concordanti elementi presuntivi che inducono a ritenere rispettato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

    La documentazione non contestata può essere valutata unitamente agli altri elementi del caso e concorrere, con valore presuntivo, all’accertamento della tempestività del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

    La Corte ha accolto la censura di nullità della sentenza e del procedimento dedotta ai sensi del n. 4, cassando la decisione impugnata e disponendo il rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla tempestività dell’impugnazione, la relata di spedizione proveniente dalla parte notificante e non contestata nel suo contenuto può fornire elementi presuntivi concordanti idonei a dimostrare il rispetto del termine previsto per ricorrere.
  • La valutazione della tempestività non può arrestarsi alla constatazione che sul frontespizio dell’atto compare un timbro datario qualificato come protocollo interno, quando nel fascicolo è presente documentazione di spedizione proveniente dalla controparte che consente di ricostruire la data rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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