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Sentenza

Sentenza n. 1046/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino - sezione Lavoro n. 1733/2025, nella parte in cui accerta e dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento della fascia stipendiale 3/8 con decorrenza dal 22 febbraio 2023, e per l’effetto condanna il MIM al pagamento in suo favore di € 1.745,68 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; condanna il MIM al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 8.335,12 a titolo di indennità per ferie non fruite negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla cessazione dei singoli contratti al saldo;

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza civile che riconosce il diritto a una fascia stipendiale, al pagamento delle relative differenze e all'indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al conseguimento della fascia stipendiale 3/8 con decorrenza dal 22 febbraio 2023 e condannato il Ministero al pagamento di € 1.745,68 lordi, oltre interessi legali, nonché al pagamento di € 8.335,12 lordi per ferie non fruite negli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia o parziale adempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la sentenza azionata era stata notificata al Ministero in forma conforme all'originale e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto provata l'esistenza del giudicato civile, la sua regolare notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'omessa integrale esecuzione, non contestata dall'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare tutte le somme liquidate dal giudice civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l'incarico anche ad altro dirigente o funzionario ritenuto idoneo, indipendentemente dall'articolazione organizzativa di appartenenza e dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il TAR ha inoltre fissato una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi già riconosciuti dal giudice civile. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza amministrativa e cessa con l'adempimento, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere azionata sulla base della copia attestata conforme all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023, secondo il combinato disposto con l'art. 35, comma 8, del d.lgs. 149/2022.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina applicata dal TAR alla notificazione e all'esecuzione della sentenza civile.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l'azione è procedibile quando il titolo sia stato regolarmente notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'omessa o parziale esecuzione non contestata di una sentenza civile passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel termine assegnato, con nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può quindi delegare l'esecuzione a un dirigente o funzionario pubblico ritenuto idoneo, anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e si aggiunge agli interessi già riconosciuti dal titolo esecutivo, poiché assolve a una distinta funzione sanzionatoria e sollecitatoria.
  • La penalità di mora decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento del giudicato oppure, in caso di perdurante inadempimento, con il momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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