Sentenza del 06/04/2017 n. 1557 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - DINIEGO DI AUTOTUTELA DI UN ATTO DEFINITIVO - IMPUGNAZIONE - Ammessa - Condizione - Profili di illegittimità del diniego - Rilevano - Ragioni di fondatezza della pretesa tributaria - Non rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo ormai divenuto definitivo, deducendo, in sostanza, ragioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria. La questione riguardava i limiti dell’impugnazione del diniego di autotutela: il giudice può esaminare soltanto l’eventuale illegittimità del rifiuto dell’Ufficio e la sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale che potrebbero giustificare l’esercizio dell’autotutela, non può invece riesaminare il merito di un atto impositivo non più impugnabile.
La decisione
L’impugnazione è ammessa soltanto se diretta contro specifici profili di illegittimità del diniego di autotutela. Non è invece consentito utilizzare tale impugnazione per riaprire la controversia sulla fondatezza della pretesa tributaria contenuta nell’atto ormai definitivo. In caso contrario, il giudice si sostituirebbe indebitamente all’Amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela e verrebbe instaurata una controversia inammissibile su un atto non più contestabile.
Massime di principio
- Il diniego, espresso o tacito, di autotutela può essere impugnato, ma solo per contestare l’illegittimità del diniego stesso e non per rimettere in discussione il contenuto dell’atto tributario definitivo.
- L’autotutela non costituisce un rimedio alternativo o sostitutivo dei termini ordinari di impugnazione dell’atto impositivo.
- Una volta divenuto definitivo l’atto tributario, le contestazioni sulla fondatezza della pretesa sono normalmente precluse; occorre dimostrare specifiche ragioni di interesse generale o vizi propri del rifiuto dell’Amministrazione.
- Il giudice tributario non può ordinare o sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio discrezionale del potere di autotutela, salvo verificare la legittimità del diniego nei limiti consentiti.
- Per valutare un caso analogo, bisogna distinguere tra i motivi originari contro l’atto impositivo, ormai definitivo, e i nuovi motivi riferiti al provvedimento di diniego: solo questi ultimi possono fondare l’impugnazione.
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