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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il parere negativo sulla sanatoria edilizia e contro le ordinanze comunali di sospensione dei lavori e demolizione degli abusi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, carenza motivazionale, errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che il fondo dovesse essere qualificato come lotto intercluso o comunque contiguo e integrato con il contesto urbano e le infrastrutture circostanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), punto 2), della legge regionale sarda n. 4/2009, così da poter beneficiare della concessione edilizia in sanatoria. Lamentavano inoltre un'omessa pronuncia del TAR sulla concreta configurazione dei luoghi. Con il secondo motivo deducevano omissione e carenza di istruttoria, perché il Comune e il giudice di primo grado non avrebbero verificato le circostanze indicate dal tecnico di parte circa la contiguità del fondo con la viabilità e le infrastrutture pubbliche; chiedevano anche una verificazione sullo stato dei luoghi. La controversia riguardava molteplici opere edilizie realizzate senza titolo, per le quali erano state adottate ordinanze di sospensione dei lavori e demolizione, precedute da un parere comunale negativo sull'istanza di interclusione e di sanatoria. Il TAR aveva ritenuto dirimente l'esistenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali sull'area.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha rilevato anzitutto che le censure non muovevano una critica puntuale alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sul regime vincolistico paesaggistico e idrogeologico dell'area: gli appellanti non avevano prospettato la compatibilità degli abusi con tali vincoli né indicato per quale ragione la sentenza fosse erronea sul punto. Il Collegio ha inoltre escluso la dedotta carenza motivazionale del parere comunale, ritenendo che esso enunciasse chiaramente le ragioni ostative alla sanatoria secondo la legge regionale n. 4/2009. In particolare, il parere aveva precisato che l'abitato consolidato rilevante ai fini della disciplina regionale comprende le zone A e B e le aree destinate alla loro espansione nelle quali siano in corso trasformazioni attuative, mentre il fondo era significativamente distante dalle zone A e B e non contiguo ad aree di espansione interessate da attività di trasformazione sulla base di programmazione urbanistica attuativa. Anche sotto il profilo urbanistico, dunque, l'appello non indicava errori idonei a superare il rilievo ostativo alla sanatoria. La richiesta di verificazione è stata implicitamente disattesa, non risultando necessari ulteriori accertamenti ai fini della decisione. La sentenza del TAR è stata quindi confermata; nulla è stato disposto sulle spese del grado d'appello per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale disposizione penale per la quale una delle proprietarie era stata condannata in relazione agli abusi edilizi.

  • d.P.R. 380/2001

    Il testo unico dell'edilizia costituisce il quadro normativo degli interventi abusivi e dell'ordine di demolizione, senza che siano specificati ulteriori articoli decisivi.

  • art. 13, comma 1, lett. b), punto 2), l.r. Sardegna n. 4/2009

    gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni: 2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l’ambito urbano

    La disposizione consente la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici senza previo adeguamento del PUC al Piano paesaggistico regionale solo al ricorrere delle condizioni stabilite, tra cui l'interclusione o la contiguità e integrazione infrastrutturale con l'ambito urbano. Nel caso concreto il parere comunale ha escluso tali presupposti perché il fondo era distante dalle zone A e B e non contiguo ad aree di espansione interessate da trasformazione urbanistica attuativa.

  • D.M. 12 maggio 1966

    Il TAR aveva ritenuto dirimente il vincolo paesaggistico gravante sull'intero territorio comunale; il Consiglio di Stato ha rilevato che l'appello non aveva contestato adeguatamente tale autonoma ragione di rigetto né prospettato la compatibilità degli abusi con il vincolo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'appello deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se una decisione di rigetto si fonda autonomamente sulla sottoposizione dell'area a vincoli paesaggistici e idrogeologici, non è sufficiente contestare altri profili dell'atto senza prospettare la compatibilità dell'intervento con quei vincoli né indicare l'errore della sentenza su tale specifico punto.
  • Il parere comunale sull'istanza di sanatoria non è viziato per carenza motivazionale quando individua chiaramente le ragioni urbanistiche ostative, indicando le zone e le condizioni di trasformazione richieste dalla disciplina regionale e spiegando perché il fondo non sia sufficientemente vicino o contiguo alle aree urbane rilevanti.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale che ammette determinati interventi in assenza di previo adeguamento del piano paesaggistico, la mera presenza di viabilità o infrastrutture nelle vicinanze non dimostra di per sé l'interclusione o la contiguità integrata con l'ambito urbano: occorre verificare la specifica conformità alle condizioni urbanistiche previste dalla legge.
  • La richiesta di verificazione sullo stato dei luoghi non deve essere accolta quando gli elementi fattuali invocati non sono idonei a superare autonome ragioni giuridiche ostative alla sanatoria, non adeguatamente contestate dall'appellante.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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