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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17131/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura selettiva per la nomina del direttore generale di un ente regionale ambientale. In primo grado il tribunale aveva dichiarato illegittima la nomina del candidato poi risultato vincitore, ordinando all'amministrazione di rinnovare la procedura. In appello, sia il candidato nominato sia l'amministrazione impugnavano la decisione; nel frattempo la procedura veniva rinnovata e veniva nominato un terzo soggetto, mentre l'originario ricorrente rinunciava alla domanda risarcitoria. La corte d'appello, tuttavia, riteneva che l'interesse del candidato nominato a ottenere la conferma della validità della propria nomina fosse ancora attuale e decideva nel merito, accogliendo il suo appello e rigettando la domanda originaria. In cassazione il candidato non prescelto deduceva: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo il rinnovo della procedura; 2) violazione delle norme regionali e del bando di selezione, nonché degli artt. 97 Cost., 1175 e 1375 c.c., per mancata motivazione nella scelta del nominato; 3) analoghe violazioni per omissione dell'obbligo di motivazione anche alla luce della disciplina statale e regionale richiamata; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di norme costituzionali e codicistiche per non avere censurato una presunta situazione di conflitto di interessi e l'immediatezza della nomina; 5) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. sul medesimo punto. L'amministrazione ricorrente incidentale, invece, contestava anzitutto la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere e, poi, la condanna alle spese, sostenendo di essere risultata vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del candidato non prescelto. Ha ritenuto infondato il motivo sulla cessazione della materia del contendere perché la rinuncia dell'originario ricorrente alle proprie pretese non era sufficiente, essendosi il candidato nominato opposto a tale conclusione e avendo coltivato l'impugnazione per ottenere la conferma della propria nomina. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso principale, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata: anche a voler ritenere sussistente un vizio nella procedura, la violazione di correttezza e buona fede avrebbe potuto al più fondare una pretesa risarcitoria, non l'annullamento della nomina, e tale domanda risarcitoria era stata espressamente rinunciata. Sul ricorso incidentale dell'amministrazione ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo, ritenendo errata la condanna dell'amministrazione vittoriosa al pagamento delle spese, poiché, all'esito della riforma della sentenza, l'amministrazione doveva considerarsi vittoriosa e le spese andavano ricalcolate unitariamente secondo l'esito complessivo della lite. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha posto le spese dei gradi di merito e di legittimità a carico del solo candidato soccombente nei confronti del candidato nominato, compensando invece integralmente le spese tra l'amministrazione e il candidato non prescelto per la condotta processuale ritenuta ondivaga dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunione dei procedimenti

    le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza sono state riunite nel medesimo processo di legittimità.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire o a impugnare viene meno per cessazione della materia del contendere solo in presenza di un effettivo venir meno dell'interesse di tutte le parti o di una loro rinuncia compatibile con la prosecuzione del giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 90 l. reg. n. 6 del 2001

    è evocato dal ricorrente come base dell'obbligo di motivazione della nomina, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancata critica di una ratio decidendi autonoma.

  • art. 3, comma 1, d.a. 1 giugno 2005

    è richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina regionale e con il bando di selezione.

  • d.a. n. 141 del 19 maggio 2017

    bando di selezione richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della nomina.

  • art. 97 Cost.

    è invocato a sostegno del dovere di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa nella scelta del candidato.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati per sostenere l'applicabilità dei principi di correttezza e buona fede alla procedura di nomina.

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    la corte d'appello lo aveva richiamato come termine di paragone per le nomine dirigenziali, ma la cassazione non ha affrontato nel merito tale comparazione per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 9 l. reg. n. 10 del 2000

    richiamato insieme alla disciplina speciale sulla nomina del direttore generale.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    utilizzato dalla corte territoriale come parametro comparativo per ritenere sufficiente il controllo sul possesso dei requisiti del prescelto.

  • art. 2 d.lgs. n. 171 del 2016

    richiamato nel terzo motivo come parte del quadro normativo sulla nomina di figure apicali in ambito sanitario-amministrativo.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato nel terzo motivo come ulteriore norma di raffronto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare la valutazione delle prove e dei fatti relativi al preteso conflitto di interessi.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare una motivazione asseritamente mancante o apparente sul preteso conflitto di interessi.

  • art. 91 c.p.c.

    la corte di cassazione afferma che le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza valutato unitariamente sull'esito complessivo della lite.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, disponendo già degli elementi necessari, di decidere nel merito la regolazione delle spese senza rinvio.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato quale fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustifica la decisione nel merito sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    come risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che l'evento sopravvenuto elimini effettivamente l'interesse di tutte le parti alla decisione o si accompagni a una rinuncia compatibile con la definizione del giudizio; se una parte mantiene l'interesse alla pronuncia, il processo può proseguire.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes idonee; la mancata impugnazione di una ratio comporta il consolidamento del relativo capo decisionale.
  • La violazione di doveri di correttezza e buona fede nella procedura di scelta di un candidato, in assenza di una specifica previsione normativa che lo stabilisca, non comporta automaticamente la nullità o l'annullabilità dell'atto di nomina, potendo semmai fondare una domanda risarcitoria, anche per perdita di chance.
  • Nel giudizio di cassazione sulle spese, se la riforma della decisione di merito altera l'assetto complessivo della soccombenza, il giudice deve procedere a un nuovo regolamento unitario delle spese di tutti i gradi, potendo decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La soccombenza ai fini della liquidazione delle spese va valutata in modo globale e unitario sull'esito finale della lite, non sulla base di singoli passaggi processuali isolati; la parte che risulti vittoriosa all'esito complessivo non può essere condannata alle spese in suo favore dalla controparte.
  • La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni da motivare e può essere giustificata anche da una condotta processuale fortemente oscillante o contraddittoria di una parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileCondominioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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