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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28045/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, pur riformando parzialmente il trattamento sanzionatorio per alcuni imputati in virtù di un concordato, aveva confermato condanne e responsabilità penali per altri (in particolare la condanna di Cleto Berardi per reati tributari e la responsabilità di Angela Raffaella Moioli per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio). Le censure comprendevano: (i) nullità della decisione e mancata valutazione degli elementi che avrebbero potuto portare al proscioglimento; (ii) travisamento delle intercettazioni e mancanza dell'elemento soggettivo per Berardi, sostenendo che la carica formale non dimostrava dolo; (iii) violazioni delle norme sulle intercettazioni (art. 266, 270 c.p.p.) e inutilizzabilità delle conversazioni per reati diversi rispetto a quelli autorizzati; (iv) illegittima utilizzazione di chat Whatsapp acquisite oltre i termini per il giudizio immediato e pertinenza/temporalità dei relativi atti; (v) vizio di motivazione sulla qualificazione del reato associativo e sulla chiamata di correità; (vi) vizi nella determinazione della pena. Sono stati inoltre proposti motivi nuovi relativi a modifiche normative successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. In particolare: i ricorsi di Battezzi, Cherin, Ferlinghetti e Franzoni sono stati ritenuti inammissibili perché le censure riguardavano profili di colpevolezza già assunti con la rinuncia conseguente al concordato in appello; il ricorso di Berardi è stato ritenuto generico e infondato perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la valutazione delle intercettazioni e la prova della consapevolezza e partecipazione all'attività illecita; il ricorso di Moioli è stato respinto in tutte le sue doglianze: la Corte ha ritenuto che il rito abbreviato avesse sanato vizi non assoluti, che le intercettazioni e le chat fossero utilizzabili nel procedimento in esame e che il compendio probatorio dimostrasse la sua partecipazione consapevole all'associazione. Le censure che chiedevano una diversa valutazione del materiale probatorio sono state considerate rimessione del merito, non sindacabile in questa sede. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    I ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare le condizioni di cui all'art. 129 prima di ratificare il concordato; la Cassazione non ha accolto il rilievo, rilevando l'inammissibilità delle censure ripropositive dopo la rinunzia implicita al concordato

  • art. 42 c.p.

    Richiamato nella doglianza di Berardi sull'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto che la prova testimoniale e le conversazioni dimostrassero la coscienza e volontà richieste dalla norma per i reati tributari

  • art. 416 c.p.

    Contestato da Moioli in relazione alla sussistenza dell'associazione: la Corte di merito ha motivato l'esistenza di una struttura stabile con ruoli specifici e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione non viziata

  • art. 266 c.p.p.

    Riferi-mento ai limiti edittali per l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi: la Corte ha ritenuto le intercettazioni utilizzabili nel medesimo procedimento o comunque connesse nei limiti di legge

  • art. 270 c.p.p.

    Il ricorrente sosteneva la violazione del divieto di utilizzazione in procedimenti diversi; la Corte ha spiegato che le captazioni rientravano nel medesimo procedimento contro il promotore dell'associazione e risultavano pertanto utilizzabili anche rispetto agli altri partecipi

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla tempestività e alle modalità delle acquisizioni probatorie; la Corte ha ritenuto regolare l'uso delle acquisizioni nel contesto procedurale

  • art. 453 c.p.p.

    Invocato per presunta nullità e per l'acquisizione tardiva di prove per il rito immediato: la Cassazione ha ritenuto che il rito abbreviato sanasse nullità e inutilizzabilità non assolute e che non ricorresse inutilizzabilità patologica

  • art. 266-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione ai termini per il giudizio immediato e all'acquisizione delle chat; la Corte ha ritenuto che le acquisizioni non fossero tardive o inutilizzabili e che il rito abbreviato avesse sanato vizi non assoluti

  • art. 438 comma 6-bis c.p.p.

    Citato per il principio secondo cui la richiesta del rito abbreviato determina la sanatoria di nullità non assolute e di inutilizzabilità non derivanti da divieto probatorio; la Corte ha applicato tale principio

  • art. 192 comma 3 c.p.p.

    Riferimento ai criteri di valutazione della chiamata di correità: la Corte ha ritenuto che la chiamata fosse adeguatamente riscontrata dalle intercettazioni e dal complessivo materiale probatorio

  • art. 133 c.p.

    Invocato in relazione alla determinazione della pena; la Corte di legittimità ha dichiarato non sindacabile in questa sede la valutazione della congruità della sanzione

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione delinquenziale può essere provata dalla complessiva valutazione di intercettazioni, dichiarazioni e riscontri che mostrino ruoli stabili e consapevolezza del programma criminoso; non basta la sola carica formale per escludere il dolo se emergono elementi che ne dimostrano la consapevolezza.
  • Il rito abbreviato ha effetto sanante sulle nullità che non siano di natura assoluta e sulle inutilizzabilità non derivanti da divieti probatori: molte eccezioni procedurali possono quindi essere ritenute superate con la scelta dell'abbreviato.
  • Le doglianze generiche o che chiedono una rivalutazione del merito probatorio (travisamento delle prove inteso come diversa lettura delle intercettazioni) sono inammissibili in Cassazione; il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e fornire documentazione quando eccepisce inutilizzabilità di atti intercettivi.
  • L'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi è limitata: sono ammesse se le captazioni sono relative al medesimo procedimento o a reati connessi che rientrino nei limiti edittali previsti dalla normativa; l'onere probatorio di dimostrare l'inutilizzabilità grava sul ricorrente.
  • L'identificazione di un interlocutore nelle intercettazioni può fondarsi anche su elementi contestuali ricorrenti (es. chiamate con nome poco comune) purché la Corte motivi adeguatamente l'identificazione.
  • Le modifiche normative successive non si applicano automaticamente ai procedimenti anteriori quando la norma di conversione preveda la non‑retroattività; i motivi nuovi basati su normative sopravvenute possono essere dichiarati manifestamente infondati se la norma non opera retroattivamente.
  • Per contestare la utilizzabilità di prove elettroniche (chat, file su telefoni) il ricorrente deve specificare i profili di illegittimità e allegare gli elementi mancanti; la semplice affermazione di tardività o genericità non è sufficiente.
  • Le contestazioni sulla determinazione della pena, quando non motivano specifici vizi di diritto, sono in genere non sindacabili in Cassazione se mirano solo a ottenere una diversa valutazione di merito sulla congruità della sanzione.

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